Le mie decisioni Pubblicato sul sito "NOMOS" - 28/2003 MonPrrodou

28/2003 BR ASTA (321108)

(LEGGE SULLA PUBBLICAZIONE)
Incidente d'auto. La colpa dell'autista da un incrocio con un cartello
FERMARE il veicolo. Assegnazione dei profitti persi al commerciante, il suo autista
di autocarro danneggiato IX.Riduzione del valore commerciale dell'autocarro, in primo luogo
traffico 4,5 anni prima dell'incidente a un tasso di 10%. Trattamento laterale
nei confronti dell'assicuratore. Limitazione degli obblighi dell'assicuratore nei suoi confronti
il suo assicurato entro 4 anni dalla realizzazione della polizza assicurativa
caso, cioè dal servizio dell'azione iniziale contro l'assicurato.

(LEGGE SULLA PUBBLICAZIONE)

IL TRIBUNALE UNICOMUNITARIO DI PRIMO GRADO DI RODI
Numero 28/2003
(Processo di bordo speciale)

Composto da Lazaros Valsamis, giudice di primo grado, nominato dall'avv
il Presidente di primo grado, con la collaborazione di Zoi, il segretario giudiziario
Trenchou.

Si è seduto in pubblico nel suo pubblico il 5-11-2002 per provare il
seguente caso tra:

DEL QUERELANTE: A.K. residente a Rodi che era rappresentato nel processo da
il loro avvocato Yannis Karamihalis di Stamatiou.

DEI CONVENUTI: 1) H.N., 2) G.K. residenti di Rodi, 3) L'anonimo
compagnia assicurativa con la denominazione "G.E. AEEGA" con sede a
Pireo Attica e legalmente rappresentata, di cui le prime due
non si è presentato al processo né è stato rappresentato da un avvocato,
mentre il terzo imputato era rappresentato dal suo avvocato
Evangelia Taraslia. Per discutere il dal 25.9.2001 e con il n
deposito 258/27.9.2001 azione del suddetto attore contro i convenuti,
che ne ha chiesto l'ammissione, il cui giudice è stato nominato
5-11-2002 quando fu processato.

Gli avvocati delle parti, dopo aver svolto le loro argomentazioni orali
le loro accuse, menzionate nelle loro proposte scritte e invitate a farlo
accettare ciò che è menzionato in essi.

DOPO AVER STUDIATO LA LETTERATURA
CONSIDERATO SECONDO LA LEGGE

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 2496/16.5.1997 "afferma che
derivanti dal contratto di assicurazione sono prescritti nelle assicurazioni danni,
dopo quattro (4) anni, e nell'assicurazione personale, dopo cinque
(5) anni, dalla fine dell'anno in cui sono nati". Secondo
e con il disposto dell'articolo 10 comma 1, 2 e ss. 237/1986 "la persona, che
è stato danneggiato dal contratto di assicurazione e fino all'importo dello stesso
pretesa nei confronti dell'assicuratore. Questa richiesta è prescritta dopo due anni
dal giorno dell'infortunio, salvo quanto previsto per iscritto
la sospensione e l'interruzione della prescrizione”.

Dal confronto del termine di prescrizione del terzo danneggiato nei suoi confronti
assicuratore e gli altri responsabili ne consegue che il primo, in
caso di prescrizione della sua pretesa nei confronti dell'assicuratore (articolo 10 par. 1,
2 p.d. 237/1986), può esercitare nei suoi confronti il plagio (KPolD 72) il
credito dell'assicurato, derivante dal contratto di assicurazione, nei suoi confronti
assicuratore, poiché quest'ultimo, come detto sopra, è soggetto a quattro anni
prescrizione (art. 10 L. 2496/1997), invece, se la pretesa è sorta
dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore (Kritikos “risarcimento da incidente stradale
incidenti automobilistici 1998, commi 2141, 2151).

Infine, dalla combinazione delle disposizioni degli articoli 189, 195 EmpN e 201
AK ne consegue che sul contratto di responsabilità civile verso terzi, il reclamo
dell'assicurato ai sensi del presente contratto (n. 189 EmpN) nei confronti dell'assicuratore
nasce, quando il terzo, che è stato danneggiato, nei confronti del quale è responsabile
per il risarcimento l'assicurato, consegnare a quest'ultimo il relativo a
ripristino del danno della causa, perché da allora l'assicurazione è stata effettuata
caso (rischio), anche se non è stato determinato da un tribunale
decisione o transazione extragiudiziale dell'entità della pretesa del terzo, che
è stato danneggiato e quindi nemmeno l'importo della richiesta di risarcimento dell'assicurato
dell'assicuratore. Da allora, non è stato possibile perseguirlo
credito dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore (AP 277/1999 banca legale
LEGGE informativa).

Dal n. 3309D/10.1.2002 relazione di servizio dell'ufficiale giudiziario
al Tribunale di primo grado di Rodi, Michalis Karakopoulos, che presenta e invoca
l'attore trova che, una copia autenticata esatta della causa in questione
con atto di determinazione del giudizio e citazione a discutere il processo che
citato all'inizio della presente, è stato debitamente e tempestivamente notificato
primo imputato. Quest'ultimo, tuttavia, non è comparso in questo processo contro
quale il caso è stato pronunciato dal collegio e quindi deve essere processato
in assenza. La Corte, tuttavia, procederà a discutere il caso come
che anche questo soggetto era presente (672 CColD). Ma per quanto riguarda il secondo
convenuto, non vi è alcuna citazione legale, dal momento che l'attore non si dichiara ma
né fornisce la relativa relazione sulla performance e quindi n
la discussione della causa, per quanto lo riguarda, deve essere dichiarata inammissibile (art
271 comma 1 cond. 591 del codice civile).

L'attore afferma che il primo imputato alla guida dell'auto, che
appartiene al secondo convenuto ed è assicurato per i danni, che
causato a terzi, alla terza compagnia assicuratrice convenuta
danni e danni alla sua auto a causa della sua colpa, durante la collisione,
che si è verificato nelle circostanze descritte nella causa. Lui chiede,
dopo l'ammissibile con le condanne (223 CCPolD) in prescrizione parziale (40%)
della richiesta di querela, avente ad oggetto il fondo di lucro cessante, o
che equivale a una parziale rinuncia all'atto giuridico (295 cc),
quindi il ricorso, in questa parte, si considera non proposto (AP 1699/1991,
HellDni 1993, 579, 580) di costringere i primi due imputati a
pagare in solido l'importo di complessive 4.799.500 dracme
a titolo di suo compenso e per soddisfazione pecuniaria dovuta a danno morale e
collateralmente per costringere il terzo imputato a pagare i primi due
l'importo di cui sopra con gli interessi legali (in entrambe le azioni sinistri) dal
notifica dell'azione nonché di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva.

Con questo contenuto e richiesta, le cause giudicate (dirette e
plagio), che devono essere litigati insieme, a causa del loro rapporto con l'altro
di ovvia relazione e rilevanza, perché così è accelerato e facilitato
ricorre anche il giudizio, e la riduzione delle spese (artt. 31, 246 c.c.), competente
e ammissibile (si veda anche la relazione sulla performance n. 3718d/8.3.2002
ufficiale giudiziario di Rodi, Michalis Karakopoulos al D.O.Y. Rodi, dove
riguarda il fondo per lucro cessante) sono portati ad essere discussi prima
di questa Corte nel procedimento speciale previsto dalle disposizioni
degli articoli 72, 681 bis, 666, 667, da 670 a 676 e 681 bis del codice civile. Sono legali.
Si ispirano a quanto previsto dagli artt. 914, 297, 298, 299, 330 ed. B, 341,
345, 346, 481 e ss e 932 AK, 10 della Legge 489/1976, 907 e 908 comma 1 d
KpolD. Vanno, quindi, ulteriormente approfonditi nel merito.

Dalla valutazione dell'esame imparziale nel pubblico del partito Argyris
Kontakis e gli altri documenti, che le parti presentano e
vengono invocati, sono provati i seguenti fatti:

In data 1.9.1999 alle ore 11:25 circa, l'attore alla guida del n.
POE 7812 FIH auto (camion), di proprietà del proprietario con regolare immatricolazione
velocità sulla strada statale di Rodi, da Rodi a Lindos. A
intersezione di detta via con S. Varvaras (nella zona, dove
SUPER MERCATO “TROFO”) con priorità sul
percorrendo la strada soprastante per la presenza su di essa di un cartello “STOP” (P-2),
continuò la sua corsa attraversando l'incrocio. Allo stesso tempo, il primo
imputato, alla guida dell'autovettura di sua proprietà targata ROSA 8560
del secondo convenuto e assicurato per la responsabilità civile verso terzi in
terza compagnia di assicurazioni convenuta, aperta su St. Ag. Varvaras me
per entrare nella strada nazionale. Ma arrivando all'incrocio con
autostrada, non ha agito come avrebbe dovuto e avrebbe potuto fare da persona mediamente prudente
conducente, obbedendo alla regola pertinente del K.O.K. (art. 26 par. 4 in cond.
con 4 comma 3/P-2 L. 2094/92) e nello specifico non è stato immobilizzato prima
Il cartello "STOP", che si trovava su Ag. Barbara per
controllare la circolazione dei veicoli sulla statale, in tal caso concedendola
priorità di movimento nell'auto, che era guidata dall'attore e che il
in quel momento stava attraversando l'incrocio in questione ma ha proseguito per la sua strada
con il risultato che è entrato nel flusso del percorso dell'attore, per fermarsi
la sua rotta e si scontrano frontalmente con la sua auto provocando
di danni materiali.

Dal conflitto di cui sopra, di cui il primo è l'unico responsabile
imputato, conducente dell'auto PINK 8560 FIH, l'auto
l'attore ha subito un danno per il ripristino del quale è stato costretto
spendere l'importo complessivo di 1.299.500 dracme (vedi il n. 118/
23-12-2000 attestazione dei servizi forniti dalla società "P.M. & CO., dove
presentata nel fascicolo).

È stato inoltre dimostrato che l'attore esercita la professione di commerciante e questo
utilizzando l'autocarro di cui sopra riforniva i grandi magazzini
con gli articoli del supermercato, eseguendo percorsi giornalieri per questo scopo.
Tuttavia, a causa della collisione, l'auto è rimasta per quindici giorni
immobilizzato in officina per riparazione e quindi durante l'intervallo
questo l'attore è stato privato del suo uso e sfruttamento. È così che l'ha perso
importo totale di 1.200.000 dracme, (un importo corrispondente alla metà di
richiesto, dato che il periodo di un mese, che è supportato da
querelante che è stato privato dell'uso della sua auto è considerato eccessivo per
la riparazione del danno, da essa subito), che l'attore avrebbe ricevuto
nel corso ordinario delle cose, se quanto sopra non è intervenuto
incidente.

Inoltre, l'auto del querelante è prodotta da FORD,
tipo SIERRA VAN, con data di prima emissione 19.1.1995, mantenuta
in buone condizioni e aveva un valore di mercato pre-collisione di 4.000.000
dracme. Vista la riluttanza osservata ad acquistare ricondizionati
veicoli da gran parte del pubblico acquirente, a causa del sospetto che
ha, che una macchina del genere può apparire più tardi, durante
i suoi vizi d'uso (vedi anche Ef. Thes. 805/1990 Ef. Syng. Court. 1992.
42) e nonostante la sua riparazione (che però è stata eseguita con cura, in officina
della scelta dell'attore) la sua auto ha subito una riduzione del suo valore commerciale
valore, che ammonta a una percentuale di 10%, cioè 400.000 dracme.

Infine, in considerazione delle circostanze dell'incidente, del suo tipo e della sua natura
grado di colpa del conducente, che lo ha ferito, del sociale e
situazione economica delle parti, l'attore ha subito un danno morale o patrimoniale
soddisfazione per la quale è valutato 80.000 dracme.

La querela deve, pertanto, essere parzialmente accolta come sostanzialmente valida e
costringere il primo imputato a pagare all'attore la somma di
2.979.500 dracme con gli interessi legali dal servizio della causa. Per quanto riguarda
la richiesta di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, il Tribunale
ritiene che vi siano motivi eccezionali, che impongono la provvisorietà
esecutività e che ne potrebbe derivare un ritardo nell'esecuzione
danno sostanziale per il ricorrente. Per questo motivo deve essere presentata la relativa richiesta
accettato per l'importo di 1.000.000 dracme. Le spese legali dell'attore
deve essere distribuito secondo l'entità della sua vittoria (articolo 178 par.
1 KPolD), come specificato in particolare nel dispositivo della decisione ea
definire il compenso per il caso di impugnazione del giudizio contumaciale (art
673 c.c.).

Infine è stato dimostrato come detto sopra che il veicolo danneggiato in quel momento
dell'incidente giudiziario è stato assicurato contro il terzo convenuto,
compagnia di assicurazioni e con il suo esercizio nasceva la pretesa attrice
della sua azione nei confronti del primo convenuto assicurato ed è prescritto entro
quattro anni dalla fine dell'anno in cui l'azione è stata notificata a quest'ultimo
(data di esecuzione 10-1-2002) secondo quanto esposto nella sua major
presente. Di qui l'obiezione di prescrizione, sollevata dal terzo
convenuta deve essere respinta in quanto sostanzialmente infondata e il ricorso respinto
accettato, vista la sconfitta del diretto e dell'assicurato in esso, in primo luogo
imputato nella misura in cui è avvenuta detta sconfitta e da condannare
la suddetta compagnia assicurativa a pagare al convenuto l'importo di
2.979.500 dracme, che sarà obbligato a versare all'attore con la
interesse legale dalla notificazione dell'azione. Per quanto riguarda la richiesta della dichiarazione
della decisione provvisoriamente esecutiva la Corte ritiene che il suo ritardo
l'esecuzione può causare un danno significativo al ricorrente per questo
la relativa richiesta deve essere accettata in ogni sua parte. Le sue spese legali
i querelanti devono essere imposti contro il terzo imputato a causa della sconfitta
(art. 176 cc), come precisato in particolare nel suo statuto
decisione.

PER QUESTE RAGIONI

Ascolta l'opposizione del primo imputato.

Stabilisce la tassa di giudizio contumaciale nella misura di duecento (200) euro.

Dichiara inammissibile la discussione della causa, quanto alla seconda
imputato.

Accetta parzialmente la causa.

Ordina al primo convenuto di versare all'attore la somma di due
milioni novecentosettantanovemilacinquecento (2.979.500)
dracme ovvero ottomilasettecentoquarantatre (8.743,9) euro e sette
minuti.

Impone al convenuto le spese processuali dell'attore
di cui fissa in trecentocinquanta (350) euro.

Accetta l'azione di plagio nei confronti del terzo imputato.

Ordina al terzo imputato di pagare l'importo al primo imputato
di duemilioninovecentosettantanovemilacinquecento
(2.979.500) dracme o ottomilasettecentoquarantatre (8.743,9)
euro e nove centesimi con gli interessi legali dalla notificazione dell'azione.

Dichiara la decisione provvisoriamente esecutiva per l'intero importo.

Impone al terzo imputato le spese processuali del primo
querelante il cui stile è fissato a trecentocinquanta (350) euro.

È stato giudicato, deciso e pubblicato al suo pubblico, in un'emergenza
incontro pubblico a Rodi il 14-2-2003.

Il giudice Il segretario

Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)

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