Le mie decisioni Pubblicato sul sito "NOMOS" - 466/2012 MonPrrodou

466/2012 ASTA BR (ASF) (588171)

(1° PUBBLICAZIONE LEGGE)
Misure assicurative della contea, locazione. In questo processo nessuno può essere identificato come
locatario o proprietario, perché è richiesta un'azione di scoperta, a meno che non ce ne sia una
giudizio preliminare. Si adduceva che il richiedente come sub-affittuario era stato espulso dall'affitto, di
era vietato entrarvi, quindi non aveva le qualità sopra indicate.

DECISIONE NUMERO 466/2012

PROCEDURA DI SALVAGUARDIA
IL TRIBUNALE UNICOMUNITARIO DI PRIMO GRADO DI RODI

COMPILATO dal giudice Kalliopi Lola, presidente di primo grado, nominato dall'avv
lotteria, a norma di legge, senza la collaborazione del segretario.

TENUTO in pubblico, in udienza il 12 marzo 2012, per provarla con il n.
deposito domanda 1589/11.8.2011 tra:

DEL RICHIEDENTE: Una società anonima con il nome "R. SA", con sede a Salonicco e
legalmente rappresentato, che era rappresentato dall'avvocato di Savva
Charalambous.

DI KATHO LA DOMANDA: 1) A. K., residente a Rodi, 2) P. K., residente a Rodi, 3) P. K., residente
Salonicco e 4) P. K., residente a Rodi, di cui il primo è apparso dopo gli altri
altri erano rappresentati dal loro avvocato Ioannis Karamihalis.

La ricorrente chiede che la sua domanda dell'11.8.2011, presentata alla Segreteria, sia accolta
di questa Corte con verbale di deposizione numero 1589/11.8.2011 e determinato per il
processo del 14-11-2011, quando è stato rinviato per il processo citato all'inizio
presente (12.3.2012).

DURANTE L'UDIENZA PUBBLICA DI OGGI gli avvocati delle parti
del ricorrente ha esposto le proprie pretese e ha chiesto di essere ammesso.

DOPO AVER STUDIATO LA LETTERATURA
CONSIDERATO SECONDO LA LEGGE

Con la domanda in esame, la richiedente dichiara di essere subaffittuaria di un immobile di proprietà di
del convenuto dal 2006 e che dal 2006 è proprietario del contratto di locazione contestato.
Che in data 8-8-2011 gli imputati hanno avviato un procedimento volto all'archiviazione del presunto
come nuovo inquilino K. R. e poi dopo il n. 3314/2011 verbale di espulsione e
installazione dell'ufficiale giudiziario H. K., gli imputati hanno cambiato le serrature del contratto di locazione con
per cui l'accesso del richiedente alla proprietà diventa impossibile. Seguendolo
come sopra riportato e citando una richiesta urgente di regolamentare temporaneamente la
situazione e a riconoscere temporaneamente il suo status di proprietaria e affittuaria
affitto contestato, per obbligare gli imputati a rimuovere l'insulto nei suoi confronti e ad astenersi
da qualsiasi atto di ostacolo al diritto del richiedente di utilizzare l'affitto mentre finalmente
chiede la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

Con questo contenuto, il ricorso legale, presentato con competenza, in qualità di convenuto
urgente, dinanzi a questa Corte, nel presente procedimento
dei provvedimenti ingiuntivi (artt. 682, 683, 686 e ss. c.c.), è legale, in base
disposizioni degli articoli 731, 732 del codice civile, fatta eccezione per la richiesta di riconoscimento dello status di
richiedente in qualità di proprietario e locatario, il che, sebbene possa essere giudicato preliminare, non lo è
legittima come pretesa autonoma poiché il riconoscimento di un diritto può essere ottenuto solo mediante
l'azione investigativa, ai sensi dell'art. 70 del Codice Civile e non richiedendo un'assicurazione
(vedi Vassiliou Brakatsoula, "Misure assicurative" edizione E, p. 31). quindi, il
il ricorso deve, nella parte ritenuta legittima, essere ulteriormente esaminato nel merito.

Dalla valutazione della testimonianza del testimone FT del ricorrente, interrogato sotto giuramento
all'udienza, i documenti prodotti e le pretese delle parti
si è presupposto quanto segue: Gli imputati sono comproprietari per una percentuale di 1/6 indivisibile
primo e terzo e 2/6 indivisi secondo e quarto, di un immobile di mq.
16.000 mq che si trova nella porzione catastale delle terre di Ixia. Questa proprietà
acquisita dai loro licenziatari A. e M. K. La suddetta proprietà era inizialmente locata
dai licenzianti degli imputati in data 17-3-1984 a P. R. e K. M. per un periodo di sei
anni. Poi in data 24-6-1997 in virtù di un accordo per approvare un subaffitto, parte dell'immobile
superficie 350 mq è stato subaffittato alla società "R. SA". È stato inoltre ipotizzato che a causa di
del fatto che la predetta società non ha pagato gli affitti ai convenuti del ricorso, i quali
ha stipulato il contratto di locazione dopo l'anno 2003 ma anche per il fatto che quanto sopra
il contratto di locazione era invalido poiché l'autorizzazione di cui all'art. 26 della legge
1892/1990, in data 3-11-2011 è stato concluso un nuovo contratto di locazione tra i ricorrenti e K. R., il
che si ritiene sia imparentato con il richiedente, che sia di interesse per la famiglia
P., poiché sembra che K. R. utilizzi l'indirizzo e-mail del richiedente. Inoltre
e lo stesso testimone, pur affermando di non conoscere K.R., ha confessato di aver deposto come testimone
di lui in un processo riguardante l'affitto contestato. È stato inoltre affermato che il 16-6-2011
è stato rilasciato il n. 835/2011 ingiunzione di pagamento dell'affitto del giudice di questo Tribunale,
in base al quale in data 21-6-2011 è stato redatto in pari data il verbale di espulsione di K. R..
dall'affitto e dall'installazione in quella dei richiedenti. Di tutto quanto sopra
è probabile che il richiedente non sia proprietario e locatario dell'immobile dal 2009,
dato che anche la testimone della ricorrente ha espressamente attestato che le è stato vietato l'ingresso
richiedente il contratto di locazione già nel 2010, e pertanto la presente domanda deve essere respinta in quanto
sostanzialmente infondato, poiché i fatti riferiti non erano sospettati
Lei. Infine, a causa della ricorrente, gli imputati dovranno pagare le spese processuali
la sua sconfitta (art. 176 cc).

PER QUESTE RAGIONI

GIUDICI Opposizione delle parti.

RIFIUTA la domanda.

IMPONE al ricorrente le spese processuali degli imputati, definite nell'importo
di duecentocinquanta (250) euro.

GIUDICATO, deciso e pubblicato a Rodi, nel suo pubblico e in straordinario
assemblea pubblica del 23 aprile 2012.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

E.F.

Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)

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