Le mie decisioni Pubblicato sul sito "NOMOS" - 781/2007 Corte d'Appello del Dodecaneso

78/2008 Gazzetta Ufficiale del DOD (517938)

(1° PUBBLICAZIONE LEGGE)
Diritto del lavoro. Cambiamento deleterio unilaterale. Musicisti – cantanti. IL
il loro contratto di lavoro è a tempo determinato. Lamentela sostanziale da parte di un musicista
del contratto di lavoro che è di una certa durata a causa dell'occupazione in corso
undici giorni, per l'importante motivo di decurtarsi il salario e il diritto
ricevere lo stipendio fino alla fine del contratto. Affidavit. Ragionevole
intervallo di ritardo di 15 minuti. Non sono considerati se non menzionati
il momento del ricevimento della dichiarazione giurata.

Decisione numero: 78/2008

LA CORTE D'APPELLO DEL DODECANESE

Composto dai giudici, Evripides Lagoudianakis, presidente dei ricorrenti,
Emmanuel Vasilaki, Konstantina Yiannopoulou [Reporter], Ricorrenti e
Segretario Ekaterini Diakokoliou.

Si è incontrato pubblicamente nella sua udienza a Rodi il 18.1.2008, per giudicare
il seguente caso tra:

Del ricorrente: G. S., residente a Rodi, che si rappresentava
procuratore legale di Ioannis Karamihalis.

Del ricorrente: I. Syz. A. R., residente a Rodi, apparso dopo di lui
procuratore di Emmanuel Koutsoukou.

L'attore (ricorrente) proponeva ricorso avanti il Tribunale Unipersonale di Primo Grado di Rodi dal 24.5.2005
e con n. esp. 151/26.4.2005 il suo ricorso nei confronti dell'imputato
(rispondente). Tale Corte con la sua sentenza definitiva 159/2006,
rigetto del ricorso, opposizione delle parti. Contro questa finalità
decisione, l'attore ha presentato ricorso al giudice che l'ha emessa, rivolgendosi al
presente in causa dal 18.1.2007 e con n. esp. 67/13.2.2007, copia
di cui è stato depositato presso la segreteria del presente al n. esp. gatto.
67/15.2.2007. per la discussione di quella a sua volta legalmente scritta
nella relativa tabella, quella richiamata all'inizio della stessa è stata ritenuta contenziosa
presente.

Durante l'udienza in cui il caso è stato legalmente ascoltato
a loro volta dal consiglio competente, i loro avvocati
parti, hanno sviluppato oralmente le loro rivendicazioni e le hanno richiamate
proposte scritte presentate.

STUDIARE IL CASO

CONSIDERATO SECONDO LA LEGGE

Il presente ricorso contro la sua decisione definitiva n. 159/2006
Tribunale unipersonale di primo grado di Rodi, che è stato emesso nei confronti delle parti on
è stata esercitata la procedura speciale per le controversie di lavoro (artt. 663 e ss. cpc).
forme legali e puntuali secondo i documenti presentati, dato che
depositato presso la cancelleria del Tribunale, prima della notificazione
della sentenza impugnata art. 499 e 518 § 2 del codice civile. Perciò devi
essere formalmente accettata e ulteriormente esaminata per l'ammissibilità e la validità
delle sue motivazioni (art. 533 § 1 cc), secondo la stessa procedura speciale di cui sopra.

Con il avanti al Tribunale di primo grado del 24.5.2005 e al n.
gatto. 151/26.5.2005 ricorso attoreo, in quanto ammissibile con il
in primo grado le sue proposte erano limitate (art. 223 § 1 c.c.) affermava che,
è stato assunto in data 12.2.2004 con contratto di lavoro interinale a tempo determinato
dall'imputato, che ha mantenuto il deferito (querela).
nightclub di Rodi dove ha lavorato come musicista all'organo
sintetizzatore nella stagione invernale fino al 30.4.2004, dal proprio impianto
lavoro settimanale di cinque giorni dal mercoledì alla domenica con orario da
Dalle 24:30 alle 04:00 con una retribuzione giornaliera netta di 80 euro. Che con un nuovo contratto a carico
lavoro a tempo determinato è stato assunto dalla convenuta in data 1.5.2004 al
lavorare nel periodo estivo fino al 30.9.2004 nella stessa veste di cui sopra
musicista con una retribuzione giornaliera netta di 80 euro, in regime di cinque giorni
lavoro settimanale dal 1.5 al 30.6.2004 e in regime di sette giorni
lavoro settimanale dal 1.7 al 30.9.2004. Che ha lavorato contro di lei
(causa) menzionato, ma il 3.6.2004 l'imputato ha ridotto il suo stipendio
per un importo di 60 euro per il restante periodo del suo lavoro,
tuttavia, questo dannoso cambiamento unilaterale nei termini del contratto di lavoro non lo fa
accettato e risolto il contratto di lavoro tra di loro, secondo
riferendosi specificamente a questo (causa). Dopodiché, ha chiesto di essere obbligato
convenuto a pagargli l'importo complessivo di euro 14.397,01 a titolo di risarcimento
inclusa nella perdita salariale dal 15.5.2004 fino alla sua scadenza
contratto di lavoro, Pasqua, rapporto regali di Natale, stipendi e
indennità di congedo, con interessi legali dal servizio di causa. Sulla causa
di cui è stata emessa la sentenza impugnata, che l'ha respinta in quanto infondata
trattamento. L'attore sta già protestando contro questa decisione con il ricorso legale,
chiedendone per i motivi ivi contenuti la sua scomparsa, con
al fine di far accettare la sua causa come sostanza valida.

Ai sensi dell'articolo 652 del codice civile, il datore di lavoro ha il diritto di gestione di regolare
tutto ciò che riguarda l'organizzazione e il funzionamento della sua attività
per il perseguimento delle sue finalità generali, limitate unicamente dall'art
le clausole del contratto, come interpretate in buona fede e il
etica aziendale e dalla legge. Pertanto, qualsiasi modifica di un termine del contratto
lavorare per conto del datore di lavoro, che non gli è consentito da
contratto o dalla legge, costituisce una modifica dannosa dei termini del contratto e
peso del lavoratore. Tuttavia, questo cambiamento non determina automaticamente la soluzione
del contratto, né obbliga il lavoratore ad accettarlo o ad andarsene
dal suo servizio, ma se il contratto è a tempo indeterminato, suo
prevede il diritto di considerare la modifica, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 2112/1920
come risoluzione del contratto per conto del datore di lavoro e di richiederlo
indennità di legge, se il contratto è a tempo determinato,
così come i contratti di lavoro dei musicisti-cantanti nei centri
di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 7 del 9.6.1997 S.S.E. “per i termini
compenso e lavoro dei musicisti-cantanti dei centri di spettacolo", che
è stata dichiarata obbligatoria dal 6.10.1997 con l'A.A. 13498/27.10.1997 che
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 993B/7.11.1997, quindi la Legge 2112/1920 non trova applicazione
ed in particolare l'articolo 7, ma gli è riconosciuto il diritto di farlo
denunciare ai sensi dell'articolo 672 del codice civile per giusta causa, che è anche raccomandato da
violazione delle clausole del contratto e di richiesta ai sensi dell'art. 673 cc. Di
violare i termini del contratto del datore di lavoro il pagamento del risarcimento che
è costituito dai salari dal momento della cessazione fino alla sua cessazione
periodo contrattuale (vedi AP 907/2004, AP 94/1995 Legge ellenica 38.587). Da
risulta dal combinato disposto delle ultime citate disposizioni 672 e 673 del codice civile
chiarezza che: a) il motivo importante che consente la risoluzione del contratto
di un certo tempo non presuppone necessaria colpa (colpa) della persona
di colui contro il quale si fa la querela, 2) tanta ragione
è principalmente la violazione degli obblighi contrattuali, ma anche altri
incidenti che, secondo un giudizio oggettivo, costituiscono nel caso specifico
inaccettabile per il datore di lavoro o per il lavoratore l'ulteriore prosecuzione del contratto
e 3) per la valutazione del verificarsi di tali incidenti, il
buona fede ed etica degli affari, ma anche le circostanze particolari che
accompagnare tali incidenti in questo caso particolare (cfr. OlAP 10/1995
EErgD 55.374, Legge greca 36.595).

Nel caso di specie, dalla deposizione dei testimoni delle parti (l
per parte) che furono esaminati sotto giuramento al processo, che
sono contenuti nel verbale dell'assemblea unitamente alla decisione impugnata
del Tribunale di primo grado, valutata secondo il grado di conoscenza e di misura
credibilità di ciascun testimone, le dichiarazioni giurate dei suoi testimoni
attore F. B. e H. C. contenute nel n. 2451 e
2452/6.2.2006 atti di notorietà del notaio Rodos Th. X., che
prese durante il processo, non sono prese in considerazione dalla Corte
questo non è nemmeno per l'inferenza di prove giudiziarie, dal momento che queste sono state ricevute
senza la rappresentanza del suo avversario, che era stato debitamente convocato
la sua citazione dal 3.2.2006 a comparire durante l'esame dei suoi testimoni
innanzi al suddetto notaio di Rodi il 6.2.2006 alle ore 13:00
come risulta dalla relazione sulla performance n. 1890C/3.2.2006 del
ufficiale giudiziario del Tribunale di primo grado di Rodi M. K., ma nel predetto
due atti di notorietà redatti in data 6.2.2006, non vengono menzionati
per niente a che ora del 6.2.2006 sono stati ricevuti, in modo che possa essere giudicato dal
Corte se i due testimoni di cui sopra hanno assistito a quanto sopra
notaio alle ore 13:00 come indicato nell'atto notificato alla controparte
imputato come sopra citato o se per motivi che lo riguardano si sono presentati
ritardare oltre un tempo ragionevole fino a 15' dall'orario di inizio impostato
13:00, quindi d'ufficio non sono presi in considerazione dalla Corte,
indipendentemente dal fatto che si sia verificato un danno alla controparte non comparita (cfr
OlAP 20/2004 E.E.N. 2004.796, Legge n. 53.65) di tutti senza eccezione il resto
documenti citati e legalmente presentati da entrambe le parti (vedi AP 363/2001
Decreto greco 43.198, Decreto greco 320/1999 Decreto greco 40.1310, Decreto greco 1021/1998 Decreto greco 39.1535)
le pretese delle parti della controversia contenute nelle proposte scritte
loro, i seguenti fatti sono stati pienamente provati: L'attore il
12.2.2004 è stato assunto dall'imputato con contratto di lavoro subordinato
per qualche tempo, come musicista sullo strumento sintetizzatore in discoteca
intrattenimento con il titolo distintivo ".." che quest'ultimo mantiene nell'insediamento
di Cretesi della strada provinciale Rodi-Ialyssos per la stagione invernale fino al
30.4.2004, dove si è offerto con una retribuzione giornaliera netta di 80 euro sotto
il sistema di lavoro di cinque giorni dal mercoledì alla domenica con orario
dalle 24:30 alle 04:00. Dopo la risoluzione di questo contratto, l'attore ha continuato a farlo
lavora nel suddetto centro di intrattenimento dell'imputato con il suddetto
la sua capacità con uno stipendio giornaliero netto di 80 euro con lo stesso sistema di cinque giorni
orario di lavoro dal mercoledì alla domenica con gli stessi orari dalle 24:30 alle 04:00, fino al
del 15.5.2004, che la convenuta ha temporaneamente sospeso dal 16.5.2004
del suo negozio per rinnovare il suo spazio per l'estate
periodo. Dopo la fine della ristrutturazione il 3.6.2004 iniziata
riapertura del negozio in questione, l'attore è comunque tornato al lavoro
l'imputato ha ridotto il suo compenso all'importo di 60 euro netti
giornata lavorativa, mentre inizialmente, come detto sopra, era pattuito l'importo di 80
euro come paga giornaliera netta, ma il ricorrente ha rifiutato di offrire i servizi
con la giornata ridotta di 60 euro. Quest'ultimo ha presentato ricorso il 7.6.2004
all'Ispettorato del lavoro del Dodecaneso, dove è stato convocato anche l'imputato
il 9.6.2004 alle ore 12:00, quando l'attore e il convenuto sono comparsi
tramite il legale rappresentante del figlio G. R., e previo rinvio per il
18.6.2004 sono apparsi di nuovo come sopra all'Ispettorato del lavoro, dove
mentre l'imputato ha accettato che l'attore tornasse a lavorare con una paga giornaliera di 80
euro, poi l'ultima con la dichiarazione stragiudiziale del 21.6.2004
di, da lui comunicata all'attrice in data 24.6.2004, come risulta dall'art
N. 11259B/24.6.2004 relazione di servizio dell'ufficiale giudiziario di
Tribunale di primo grado di Rodi MK, ha invitato l'attore a lavorare nella sua azienda
con una paga giornaliera di 70 euro, nonostante l'Ispettorato del lavoro abbia accettato
l'attore lavora con una paga giornaliera di 80 euro. L'ultimo dopo questo stragiudiziale,
con sua memoria extragiudiziale del 28.6.2004 che è stata comunicata all'imputato
in data 6.7.2004, come risulta dalla relativa annotazione del giudice
ufficiale giudiziario del Tribunale di primo grado di Rodi M. K., su notifica della stessa
atto stragiudiziale, precisava che se entro tre (3) giorni lavorativi dal
condividere la sua dichiarazione extragiudiziale non lo invita a lavorarci
paga giornaliera concordata di 80 euro, risolve il contratto di lavoro tra di loro,
per la predetta condotta extracontrattuale del convenuto. Questa denuncia
dell'attore, avvenuta il 10.7.2004, un sabato, era, secondo
giudizio oggettivo tenendo conto della buona fede e delle transazioni
deontologico ai sensi dell'art. 672 cc per l'importante motivo della violazione della sua condizione
contratto, quanto alla suddetta riduzione extracontrattuale da parte del convenuto
dei guadagni dell'attore, è stato esercitato in evidente eccesso rispetto ai suoi limiti
del suo diritto dirigenziale e costituisce un danno unilaterale del datore di lavoro
modifica dei termini del contratto di lavoro, che lo rendeva intollerabile per la parte
dell'attore, la prosecuzione del rapporto di lavoro, con questo extracontrattuale
riduzione dei suoi guadagni. L'attore dal momento che durante il periodo estivo del 2004, quale
iniziato dal 1 maggio al 30 settembre, lavorato dal 1.5 al 15.5.2004, cioè
effettivamente lavorato undici (11) giorni, è considerato valido
contratto di lavoro per l'intero periodo estivo dal 1.5.2004 al 30.9.2004, come
purché abbia effettivamente lavorato almeno sei (6) giorni, ai sensi dell'articolo 9
del 9.6.1997 S.S.E. "per la remunerazione e le condizioni di lavoro dei musicisti-
centro di intrattenimento cantanti" che è stato dichiarato obbligatorio dal 6.10.1997 con
Y.A. 13498/27.10.1997 che è stato pubblicato nella G.U. 993B/7.11.1997, con
che è definito come l'assunzione di musicisti assunti da qualsiasi datore di lavoro
si considera eseguito per l'intero periodo musicale che segue, se o
il dipendente ha effettivamente lavorato almeno 6 giorni. Con l'articolo 7 dello stesso
come sopra dal 9.6.1997 S.S.E. si prevede che, i contratti di lavoro dei musicisti,
compresi gli esecutori di strumenti musicali come in questo caso
nel caso dell'attore, sono redatti per periodi musicali e sono fissi
di tempo. Ci sono due stagioni musicali all'anno. La stagione invernale che inizia
1 ottobre e scadono alla fine di aprile dell'anno successivo e della stagione estiva
inizia dal 1° maggio e termina alla fine di settembre dello stesso anno, mentre
l'eventuale rinnovo o proroga del contratto non ne modifica la natura
contratto dei locatari che è di un certo tempo. La pretesa dell'imputato
che tra lei e l'attore sono stati stipulati due contratti di lavoro,
durata, la prima dal 12.2.2004 al 15.5.2004 e la seconda il
3.6.2004 con una giornata di 60 euro, di cui non era una continuazione
precedente in cui questo secondo contratto ha lavorato l'attore
date 3 e 4.6.2004 e se ne andò da solo, e poiché non lavorava
effettivamente almeno sei (6) giorni previsti dal relativo S.S.E., n
può rivolgersi a lui (attore) il S.S.E., è ritenuta inammissibile
infondato di fatto, in quanto secondo quanto detto l'attore lavorava
in realtà 11 giorni di salario durante il periodo estivo del 2004, a partire dal
1.5 al 30.9.2004, poiché e secondo quanto sostenuto dalla convenuta, il
attrice dall'1.5 al 15.5.2004, da lei (convenuta) temporaneamente interrotta
gestione del suo negozio per rinnovarlo per la stagione estiva.
Tutto ciò premesso, l'attore dopo quanto sopra ai sensi dell'art. 672 AK
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per
per l'importante motivo di cui sopra, ha diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 673 del codice civile,
costituito dalla perdita subita dalla perdita del salario che deve
ricevuto con probabilità e nel corso ordinario delle cose in caso contrario
la predetta denuncia è intervenuta, nel lasso di tempo dal
risoluzione e fino alla fine del contratto, ovvero dal 10.7.2004 al 30.9.2004,
oltre a Pasqua, rapporto regali di Natale, guadagni e indennità di ferie
dal suo impiego il 12.5.2004 fino al 15.5.2004 di non aver pagato
l'imputato all'epoca chiudeva temporaneamente il suo negozio e da lei
disdetta 10.7.2004 fino alla fine del contratto 30.9.2004. Nello specifico
ha diritto alle seguenti somme: a) Euro 4.720 per la retribuzione del periodo
dal 10.7.2004 al 30.9.2004 con il sistema della settimana lavorativa di cinque giorni,
dalla sua affermazione che durante il periodo da
Dal 10.7.2004 al 30.9.2004 funzionerebbe con il sistema di sette giorni alla settimana
di lavoro, cioè 59 giorni di salario (cioè 16 luglio - 21 agosto e
22 settembre a 80 euro al giorno pari a 4.720 euro), B) 944 euro
per il rapporto retribuzione ferie di 11,8 salari giornalieri moltiplicato per 80 euro al giorno,
(2 giornate di lavoro per ogni mese di lavoro, per il periodo di tempo lavorato
dal 12.2.2004 al 15.5.2004 e il periodo dalla cessazione
10.7.2004 e fino alla scadenza del contratto 30.9.2004 in considerazione del fatto che
per lavoro inferiore all'anno, moltiplicato per 80 euro al giorno è pari a 944 euro), c)
944 euro per il rapporto di indennità di ferie di 11,8 giornate salariali (2 giornate salariali
per ogni mese di lavoro) moltiplicato per 80 euro al giorno fa 944 euro, d) 822,91
euro per il rapporto regalo di Pasqua per il periodo dal 12.2.2004
fino al 30.4.2004 e precisamente una (1) giornata di stipendio ogni otto (8) giorni di calendario
giorni di durata del rapporto di lavoro, ovvero (79 giorni di calendario diviso 8
pari a 9,87 retribuzione giornaliera moltiplicata per 80 euro al giorno pari a 790 euro moltiplicata per 0,04166
se 32,91 euro -790 euro più 32,91 euro fa 822,91 euro-) ed e) 858,32
euro per il rapporto regalo di Natale per il periodo da 1,5
fino al 15.5.2004 e dal 10.7.2004 al 30.9.2004, 2 giornate ogni 19
giorni di calendario della durata del rapporto di lavoro, ovvero (98 giorni di calendario
i giorni divisi per 19 equivalgono a 5,15 volte 2 equivale a 10,30 paga giornaliera moltiplicata per 80 paga giornaliera
uguale a 824 euro moltiplicato per 0,04166 uguale a 34,32 – 824 euro più 34,32 euro uguale a 858,32
Euro). Pertanto, l'attore ha diritto a ricevere la somma di 8.289,23 complessivi
euro cioè (4.720 più 944 più 944 più 822,91 più 858,32 fa 8.289,23 euro),
con gli interessi legali sulla pretesa legale dal giorno successivo della sua notificazione
causa. Per tutto quanto sopra esposto, l'impugnato provvedimento di rigetto
essendo l'azione fondamentalmente infondata, ha errato nella valutazione delle prove
nel merito del ricorso ricorrente per tale motivo. Perciò deve
se il suo ricorso è accolto come sostanzialmente valido, scomparire ai sensi dell'art. §535
1 KPolD. la decisione impugnata in tutte le sue disposizioni. Quindi dopo
il caso è stabilito e giudicato da questa Corte, in vista di
di fatti asseriti provati, deve essere in parte accolta
nel merito l'azione è valida e il convenuto deve essere obbligato a pagare a
parte attrice l'importo di cui sopra, con contestuale condanna parziale dell'imputato
delle spese processuali dell'attore di entrambi i gradi di giurisdizione, in ragione dell'art
in parte di vittoria e sconfitta dell'arte. 178, 183 e 191 § 2 del codice civile, come ad es
specificato in particolare nell'ordinanza.

Per quei motivi

• Giudica le obiezioni delle parti.

• accoglie formalmente e sostanzialmente il ricorso.

• Elimina la sentenza definitiva impugnata n. 159/2006
Tribunale uninominale di primo grado per quanto riguarda tutte le sue disposizioni.

• Tiene la custodia.

• Giudica la causa dal 24.5.2005.

• Accetta parzialmente.

• Ordina all'imputato di pagare all'attore la somma di otto
milleduecentottantanove euro e ventitre centesimi (8.289,23) con
gli interessi legali dal giorno successivo alla notificazione del credito.

• condanna l'imputato al pagamento di una parte delle spese legali dell'attore
di entrambi i gradi di giurisdizione, il cui ammontare definisce nell'ammontare di
ottocento (800) euro.

• È stato giudicato, deciso a Rodi l'8.4.2008 in una conferenza segreta e
è stato pubblicato nella sua udienza a Rodi il 9.4.2008 in straordinario pubblico
incontro, in assenza delle parti e dei loro procuratori, con
presenta il segretario.

Il Presidente Il Segretario

PB

Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)

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