Le mie decisioni Pubblicato sul sito "LEGGE" - 174/2007 Corte d'Appello del Dodecaneso

174/2007 Gazzetta Ufficiale del DOD (476801)

(1° PUBBLICAZIONE LEGGE)
Contratto di intermediazione. A quali condizioni è dovuta una commissione di intermediazione?
Casi di restituzione da parte dell'intermediario di una commissione ricevuta a causa del suo mancato pagamento
contratto di locazione previsto. Affermazioni. Prove inesistenti
atto se è stato adottato dopo l'emissione di una decisione del tribunale di primo grado e h
citazione è stata notificata all'avvocato che è stato citato in giudizio.

Decisione numero 174/2007

LA CORTE D'APPELLO DEL DODECANESE

Composto dai giudici: Evripides Lagoudianaki, Presidente dei ricorrenti,
Emmanuel Vasilakis (relatore) e Haridimos Pratikakis, ricorrenti e il
Segretario Kiriaki Kyriakou.

Si è incontrato pubblicamente nella sua udienza a Rodi il 9 febbraio
2007, per provare il seguente caso, tra:

Del ricorrente: M.V., residente a Rodi, che si è rappresentato
procuratore di Georgios Mavrommatis.

Il ricorrente: M. co. SK, residente a Rodi, che è apparso
tramite l'avvocato di fatto di Ioannis Karamihalis.

La resistente e S.K., non parte in questo caso, hanno intentato un'azione avverso
ricorrente e la non parte nel presente processo, T. T., dinanzi a lui
Tribunale di primo grado unipersonale di Rodi, del 26-2-2002 e con n.
130/26-3-2002 atto di. Quella Corte con n. 166/2004
il suo giudizio finale, pronunciato in assenza degli imputati, è stato parzialmente concesso
l'azione contro il già convenuto-attore. Contro questa decisione o
primo convenuto ha adito il Tribunale che lo ha emesso, indirizzato a
presente, la causa del 23-3-2005 e con n. 24-3-82-2005, ricorso
di, copia della quale ha depositato nella cancelleria di questa Corte presso
n. cat. est. 112/29-3-2005, per la discussione di quello che è stato legalmente scritto
in collegio è stata fissata l'udienza per il 7-4-2006 e con rinvio del citato
all'inizio di questa decisione.

Durante l'udienza in cui il caso è stato legalmente ascoltato
a loro volta dal consiglio competente, i loro avvocati
le parti hanno anche presentato osservazioni orali e richiamate
proposte scritte presentate.

Studia le suppliche

Si pensava secondo la legge

Ai sensi dell'articolo 528 del codice civile, in quanto si applica dopo la sua sostituzione con l'art
articolo 16 comma 4 L. 2915/01, se il ricorso è proposto da parte processata
come se fosse presente, la decisione chiamata scompare entro i limiti, che
determinato dal ricorso e dagli ulteriori motivi. Il ricorrente ha diritto
di avanzare tutte le censure che poteva proporre in primo grado.

Ai sensi dell'articolo 524, comma 2, del medesimo Codice, come sostituito dall'art
articolo 16 comma 3 della Legge 2915/2001, la discussione orale secondo le disposizioni del
dell'articolo 270 è obbligatorio solo nel caso dell'articolo 528, nel quale
si applicano tutte le disposizioni dell'articolo 270. Delle predette disposizioni
ne consegue che il ricorso opera tuttora in sostituzione di esso
di ingiustificata sentenza di inadempimento annullata e porta, senza indagine
delle sue ragioni, la scomparsa della decisione impugnata nei limiti, che
determinato dal ricorso e dagli ulteriori motivi, siano essi o meno
è una procedura regolare o speciale, poiché in entrambi i casi la sua aggiudicazione
del caso si conclude con una discussione e la confessione implicita del
non è noto il giudizio di contumacia e il nuovo processo da parte della Corte d'Appello, il
che si trasforma in questo caso in tribunale di primo grado (v
Rapporto consultivo della legge 2915/2001 KNoB 2001 p.1329, AP 1015/2005 Grecia
46. 1100, Legge n. 5224/2003, Legge n. 45.555, Legge n. 6387/2004 Legge n. 46.869, Legge n.
5224/2003, HellDni 45.555, S. Samuel, l'Appello ed.E comma 228 d e 228 e).

Nel caso di specie, l'attore e già convenuto e S.K., no
parte nella presente causa, hanno proposto ricorso contro il già ricorrente e il non art
nella specie, parte T. T., avanti il Tribunale unipersonale di primo grado di Rodi, on
n. est. 130/2002, con la quale chiedono di obbligare il
convenuti a pagare ciascuno, al 1° degli attori (convenuto), l'importo
di 2.9345,70 euro, che è il doppio dell'importo assegnato a ciascuno come
impegno di un importo, per inadempimento colposo da parte loro
contratto invocato, altrimenti come danno positivo, dovuto all'invocato
del loro atto illecito, e almeno in subordine, per motivi ingiustificati
arricchimento, legittimo interesse dalle loro molestie extragiudiziali, altrimenti dalla prestazione
della causa. Nel corso della trattazione della citata causa, in data 14-10-2004, dinanzi all'avv
Tribunale di primo grado, il ricorrente e il coimputato del T. T. n
non erano rappresentati né rappresentati da un avvocato e il caso
è stata indagata, ai sensi degli articoli 270 comma 1 sez. Ultimo e 271 comma 1
KPolD, come se fossero presenti anche loro. Quella Corte con 166/2004
la sua decisione, ha respinto la causa secondo le sue basi, quelle tentate
basarsi sulle disposizioni in materia di ingaggio e arricchimento ingiusto, come
illegittimo, ritenuto legale il fondamento della querela, quello su cui si fonda
disposizioni illecite e successivamente ha respinto il ricorso in merito
attrice S. K. e l'ha accettata parzialmente come convenuta-
attrice e obbligato il ricorrente e il suo coimputato TT a
pagare, in solido, la somma di euro 2.934,70, mentre ordinava
e la detenzione personale degli imputati. Contro questa decisione
lamenta il ricorrente-convenuto, con il suo ricorso pendente e,
citando l'errata applicazione della legge e l'errata comprensione delle prove,
chiede, secondo il ricorrente, che la ricorrente, v
la parte in cui il ricorso è stato accolto, quanto a lui e da respingere nella sua interezza
della causa, per quanto lo riguarda. Sulla base del contenuto di cui sopra, il ricorso legale,
che è stato esercitato legalmente ed entro il termine, deve essere formalmente accettato
(artt. 495 comma 1, 511, 513, 516 comma 1, 517 e 518 comma 1 cc), a
scomparire l'imputato, nel luogo in cui l'azione è stata accolta nei suoi confronti
ricorrente, che la causa sia poi trattenuta da questa Corte e
procedere a un nuovo processo, nella parte che riguarda il fondamento dell'azione
sull'illecito del ricorrente-convenuto.

Con il n. est. 130/2002 della sua querela, e nella parte che
trasferito a questa Corte e qui indagato, l'attore lo afferma
l'imputato le ha falsamente dichiarato di poter intercedere per lei
locazione a quella del menzionato negozio locato, per la sua locazione
che ha un ordine dal suo proprietario e che le ha assicurato che il
locatario di detto contratto di locazione (secondo convenuto) intende a lei
trasferire l'attrezzatura a noleggio contro il prezzo indicato,
al momento della stipula del contratto di locazione. Ciò a seguito delle affermazioni di cui sopra
e le assicurazioni hanno pagato al convenuto (già ricorrente) l'importo di
500.000 dracme, ovvero 1.467,35 euro, e lo stesso importo nel secondo
convenuto, ovvero un totale di 2.9345,70 euro, ma le prestazioni erano
falso, poiché non vi era alcun ordine di locazione dal proprietario del contratto di locazione e
né il contratto di locazione né l'attrezzatura del negozio è stata stipulata
è stato ceduto, con la conseguenza di essere danneggiato per l'importo di cui sopra. Non lo chiede
obbligare la convenuta a versarle l'importo di cui sopra, a titolo di risarcimento e a
ordinare la sua detenzione personale, come mezzo per eseguire la decisione che lo farà
rilasciato. La causa con il contenuto di cui sopra, nella misura trasferita
dinanzi a questa Corte, è legale e si basa sulle disposizioni
degli articoli 297, 298, 346, 914 AK, 951 e 1047 del codice civile e deve
approfondito nella sostanza.

Dalla testimonianza del testimone, esaminato sotto giuramento davanti a lui
udienza del Tribunale di primo grado, che è inclusa in
contestualmente al richiesto verbale di assemblea, il tutto in generale e senza
esclusi i documenti legalmente invocati e presentati dalle parti,
fatta eccezione per la dichiarazione giurata numerata 12950/8-2-2007 prima del
notaio di Rhodes S.P., che è stato redatto dopo la sua emissione
della decisione impugnata, senza la presenza del resistente ed è
prove inesistenti, perché la citazione a comparire il resistente
quando ha ricevuto la dichiarazione giurata, non è stata notificata a lei, ma a lui
avvocato Ioannis Karamihalis, la cui nomina a
domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 96 del codice civile e, dall'altro, la sua qualità di giudice
procura e contro-convocazione si sono concluse con l'estradizione dell'imputato
decisione finale, che è l'ultima consegna a lui
atto processuale, secondo quanto previsto dall'articolo 143 comma 1 dello stesso
Codice, in cui l'avvocato che si è costituito in giudizio come
procuratore di una parte, diventa contropersona della sua parte solo per il
prestazione in quel processo, compreso il suo servizio
di una decisione definitiva, né diventa delega e quindi irrevocabile
parte, alla quale può essere validamente prestata la prestazione, solo il firmatario
come avvocato di una parte in una causa e quindi il difensore di cui sopra non l'ha fatto
era incaricato di ricevere i documenti relativi alle prestazioni successive che
tornare al giudizio d'appello (AP 1454/2002 HellDni 45.729, AP 197/2002 D.
2002.1201, AP 1490/2001 HellDni 44.961, AP 1076/2000 HellDni 42.394, AP
700/1999 HellDni 41.367, AP 678/1999 HellDni 41.366, AP 360/2003, AP 197/2002
pubblicato nella Legge, Ef.Pir. 84/1994 HellDni 1994/1703, V. Vathrakoili
codice civile, ai sensi dell'articolo 143 n. 34), sono provati, a sua discrezione
Tribunale, il seguente: Nell'ottobre 2000 l'attore assegnava a
convenuto, che mantiene un ufficio immobiliare nella città di Rodi,
comando di intercedere o indicare l'opportunità che diventi
possibile affittare un negozio adatto a svolgere un'attività
ristorante nella città di Rodi. Il convenuto ha accettato l'offerta e
è stato quindi concluso tra loro un contratto di mediazione, disciplinato dalle disposizioni dell'art
degli articoli 703 e segg. AK e PD 248/1993. Nell'ambito del suddetto accordo,
il convenuto ha indicato all'attore il ristorante "Z.", nella zona di Kritika-
In fiamme, ma senza la conclusione del contratto di locazione. Poi il
il convenuto ha incaricato l'attore di affittare un negozio di testo a
Zona "cento negozi" della città di Rodi, in via 61 S. B., con spazio
piano terra 30 mq, seminterrato 30 mq. e con soppalco di 15 mq, di proprietà di X. I..

Ha affermato al querelante di aver avuto l'ordine dal suo proprietario
negozio per affittarlo. Ma la verità è che il sig
del negozio non aveva dato un tale ordine al convenuto, il quale
stava discutendo l'affitto del negozio con la querelante a sua insaputa
il padrone di esso. Il figlio del gentiluomo ha chiaramente testimoniato questo fatto
del negozio D. X., che ha familiarità con il caso. Nell'energia
ha proceduto l'imputata, perché sapeva che il negozio affittato era
locato al secondo convenuto, non parte in questo caso T. T., che
tuttavia, gli aveva dato un ordine scritto dal 2-3-2000 di mediare per lei
vendita di attrezzature per negozi. Così, anche prima che il salario venga pagato
al locatore e prima della stipula del contratto di locazione previsto con
attrice, la convenuta chiedeva e riceveva da lei la somma di 500.000
dracme e già 1.467,35 euro, come "commissione di intermediazione", come precisato in
dal 23-1-2001 scontrino da lui stesso rilasciato. L'attore ha anche pagato a
rappresentante del secondo convenuto K. O., l'importo di 500.000 dracme e già
1.467,35 euro, a titolo di acconto per l'acquisto delle attrezzature del negozio,
che è stato accettato di essere acquistato da lei per un prezzo di 18.000.000
dracme. Ma quando l'attore si è rivolto a un avvocato per la sua pensione
contratto di locazione e ha contattato il proprietario della locazione,
è stato informato per la prima volta che il convenuto non aveva alcun ordine di affitto
del negozio e che il suo proprietario non era a conoscenza dell'accaduto
con il contratto di locazione promesso dal convenuto. L'attore con stragiudiziale
la dichiarazione indirizzata alla convenuta lo invitava a restituirle quanto sopra
importo e anche il doppio, considerandolo un impegno, cosa che non lo è
è oggetto di indagine, in quanto la causa non è stata trasferita a questa Corte, as
menzionato sopra. Tuttavia, ha rifiutato di restituire la ricevuta di cui sopra
Quantità. L'imputato respinge i primi due motivi di ricorso
causa, sostenendo che l'importo di 500.000 dracme e già 1.467,35 euro,
lo raccolse dall'attore per i servizi a lei forniti che non ha fatto
sono relativi alla locazione di cui alla causa
negozio. Questa affermazione è respinta, poiché
predetto dal 23-1-2001 ricevuta rilasciata da lui stesso, tale importo il
riscosse come "commissione di intermediazione". Ai sensi dell'articolo 703 comma 1 comma. a' dell'AK
colui che ha promesso un compenso a qualcuno (broker) per l'intercessione o il
indicazione di un'opportunità di stipulare un contratto, ha un obbligo di pagamento
solo se il contratto è stipulato, in conseguenza di tale mediazione o di essa
suggerimento. Ne consegue da tale disposizione che, affinché l'intermediario possa
richiedere un compenso deve: a) aver meramente indicato l'opportunità per il
conclusione del contratto, che avviene quando ne informa uno o entrambi
due parti interessate per la possibilità di stipulare un contratto, oppure
di farsi mediare tra loro per la stipula del contratto
che lo desiderino, b) redigere il contratto, quale il mandante e il
broker che avevano in mente e c) la stipula del contratto è avvenuta come
conseguenza del suggerimento o della mediazione dell'intermediario, senza la quale non lo farà
stava accadendo, cioè ci dovrebbe essere una connessione causale tra l'azione del broker
e il risultato associato alla formazione del previsto
contratto (AP 1088, 1037 e 857/2006, pubblicato in Legge). In questo caso, però,
delle due opportunità indicate dalla resistente all'attore, n
è stato redatto il contratto di locazione previsto. In effetti, il comportamento come
indicata l'opportunità di stipulare un contratto di locazione di quanto sopra
negozio di via S. B. n° 61, era falso, poiché era presente a
l'attore ha affermato falsamente di essere stato incaricato dal suo padrone di casa di negoziare il
il suo contratto di locazione, a sua insaputa. In questo modo lo raccolse
di cui sopra, a titolo di commissione di intermediazione prima della stipula del contratto, con la conseguenza che
risarcisca l'attore nella misura di cui sopra. Ma il primo non è responsabile
convenuto per l'importo incassato dal secondo convenuto, dal momento che il
la trattativa per l'acquisto delle attrezzature del negozio si è svolta tra
dell'attore e di lui (il secondo convenuto) e ogni responsabilità
di questo, non è indagato qui. Seguendo quanto sopra, è necessario
riparazione del danno della ricorrente, a lei cagionato dalla convenuta con l'art
suo comportamento colposo sopra descritto, di essere obbligato a risarcirla
sopra l'importo di euro 1.467,35, con gli interessi legali dal servizio della causa,
accogliendo in parte la querela, in quanto sostanzialmente fondata, quanto a
qui indagato il fondamento dell'illecito. La richiesta di recitazione personale
la detenzione come mezzo di esecuzione del presente, deve essere respinta, poiché o
l'imputato è solvibile e la sentenza può essere eseguita con il resto
mezzo di esecuzione. Infine, le spese processuali di entrambi i gradi di giurisdizione
deve essere in parte comminata al convenuto, perché l'azione
è stata parzialmente accolta (artt. 178, 183 e 191 comma 2 cc).

G I A T O Y S L O G O Y S A Y T O Y S

Giudica contro l'opposizione dei partiti.

Accoglie formalmente e sostanzialmente il ricorso.

Elimina la decisione 166/2004 del Tribunale unico di primo grado di Rodi,
secondo le sue disposizioni richiamate nella parte in cui l'azione è stata accolta come
al ricorrente.

Sostiene e prova il caso con n. 136/2002 causa, secondo
parte relativa al fondamento dell'azione illecita del ricorrente-
imputato.

La accetta, in parte.

Obbliga il convenuto a pagare all'attore la somma di mille
quattrocentosessantasette euro e trentacinque centesimi (1.467,35), con
interessi legali dalla notifica del reclamo fino al pagamento.

Condanna la convenuta al pagamento di parte delle spese di giudizio sostenute dall'attore
in entrambi i gradi di giurisdizione, che fissa a quattrocento (400)
Euro.

È stato giudicato, deciso a Rodi il 5-6-2007, in una conferenza segreta e
pubblicato in udienza a Rodi il 7-6-2007, in pubblico straordinario
incontro, in assenza delle parti e dei loro procuratori, con
presenta il Segretario.

Il Presidente Il Segretario

Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)

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