137/2009 ASTA BR (512140)
(1° PUBBLICAZIONE LEGGE)
Procedura civile. Competenza materiale basata sul valore del suo oggetto
differenza. In caso di dubbio la colpa non è solidale. Purché
più comproprietari hanno diritto ad una prestazione divisibile, che corrisponde
nei benefici della congiuntura ciascun creditore ha diritto a ricevere una quota uguale, la
che costituisce il valore dell'oggetto della controversia. Si riferisce al catelio
Pretura competente.
Decisione numero: 137/2009
IL TRIBUNALE UNICOMUNITARIO DI PRIMO GRADO DI RODI
(Procedura Ordinaria)
Composto dal giudice Efrosyne Maria Dortou, Judicial Paredros, il
che è stato nominato dal presidente del Tribunale di primo grado di Rodi e dal segretario
Georgios Laudikos.
Si è seduto in udienza il 12.2.2009, per giudicare il caso
fra:
I ricorrenti: 1) ...5), convenuti residenti a Rodi, che erano rappresentati
dal loro avvocato Panagiotis Foutoulis e
del convenuto: Società anonima con la denominazione "...", con sede in Rodi
e legalmente rappresentato, che si è fatto rappresentare dall'avvocato
avvocato di Ioannis Karamihalis.
Le ricorrenti chiedono l'accoglimento del loro ricorso del 17.8.2007, il quale
depositato presso la cancelleria di questa Corte con il numero di deposito 355/2007,
discussione sulla quale è stata fissata l'udienza odierna, dopo essere stata inizialmente rinviata
nominato l'8.5.2008.
Nel corso dell'udienza del giudizio hanno chiesto i legali delle parti
di accogliere quanto risulta dal verbale del dibattimento e da quelli depositati
i loro suggerimenti.
DOPO AVER STUDIATO LA LETTERATURA
CONSIDERATO SECONDO LA LEGGE
Dal combinato disposto delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 § 1 e 14 § 2
K.Pol.D., si conclude che nei casi in cui la competenza materiale di
tribunale è determinato dal valore dell'oggetto della controversia, per il
la valutazione della richiesta della causa viene presa in considerazione, senza essere presa in considerazione
ad esso le allegate domande di frutti, interessi e spese. Nel caso
diritto comune, e se si tratta di diritti divisibili, la richiesta viene presa in considerazione
ciascun ricorrente, ossia l'importo richiesto da ciascuno di essi oppure l'importo richiesto da ciascuno
convenuto, ovvero l'importo richiesto da ciascun convenuto. Inoltre, secondo
con la previsione dell'articolo 14 comma 2 del codice civile, allora vigente
agire in giudizio, di competenza dei Tribunali Unici di primo grado
comprende tutte le differenze che possono essere valutate in denaro e che h
il valore del loro oggetto è superiore a 12.000 euro, ma non supera
80.000 euro, mentre secondo il comma 1 sez. a di questa disposizione di cui sopra
K.Pol.D., tutto lo contesta
possono essere valutati in denaro e che il valore del loro oggetto no
supera i 12.000 euro. Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 46
K.Pol.D. se la Corte non è materialmente competente, si pronuncia in merito
d'ufficio e specifica il Tribunale competente, al quale si riferisce
il caso. Infine, secondo quanto disposto dall'articolo 480 del Codice Civile, se di più
devono una prestazione frazionata o se più persone hanno diritto a una prestazione frazionata,
in caso di dubbio ogni debitore ha l'obbligo di pagare e
ciascun creditore ha diritto ad una quota uguale. Con questa disposizione,
viene introdotta una regola interpretativa, che vale fintantoché dal soggetto collegante
persone partecipanti negozio giuridico o qualsiasi accordo speciale tra di loro o
la legge non implica né la divisione della colpa in parti disuguali, né la colpa
congiuntamente passivi o attivi (vedi Georgiadis/Stathopoulos, Codice Civile,
secondo l'interpretazione dell'articolo, volume XI, dell'articolo 480, comma 9).
In questo caso, i ricorrenti sostengono, nel presente ricorso e
secondo la corretta valutazione dell'attore, che essi sono comproprietari, con il convenuto, di lui
immobile di cui alla causa sopra richiamata e che quest'ultima, nell'anno 1992,
in malafede, ha occupato l'immobile contestato, ampliandolo
unità alberghiera. Chiedono: a) che l'imputato sia obbligato a pagare,
in parti uguali a ciascuno di essi, in quanto benefici derivanti dal suo utilizzo
proprietà, l'importo di 22.000 euro, con interessi legali dalla notifica della causa
fino al completo pagamento, b) dichiarare la decisione temporaneamente esecutiva e
c) condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Tale azione, secondo l'opinione della maggioranza, è impropriamente intentata
dibattito dinanzi a questa Corte, dato che ciascuno dei ricorrenti,
ai sensi del disposto dell'articolo 480 del codice civile, richiede l'importo di (22.000/5 =)
4.400 euro. Pertanto, questo caso dovrebbe essere riferito a lui
tribunale competente in termini di contenuto e ubicazione, vale a dire davanti alla Pretura
Rodi. Infine, poiché la decisione di rinvio è definitiva, essa deve
i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali del convenuto, ai sensi dell'art
definita in particolare nel dispositivo della presente.
PER QUESTE RAGIONI
GIUDICI Opposizione delle parti.
SI DECIDE che è materialmente incompetente a giudicare il caso in esame
causa.
RINVIATO il ricorso per il giudizio avanti la Pretura di Rodi.
ORDINA le spese legali sostenute dal convenuto nei confronti dei querelanti
fissato nella somma di quattrocentocinquanta (450) euro.
GIUDICATO, deciso e pubblicato a Rodi, in pubblico straordinario
riunito in udienza il 17 agosto 2009.
IL GIUDICE IL SEGRETARIO
PB
Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)