29/2010 ASTA IR (SPECIALE) ( 541556)
(1° PUBBLICAZIONE LEGGE)
Incidente d'auto. Capacità di un partito. Se l'imputato è morto prima
proponendo il ricorso, il ricorso è irricevibile. Termini di prescrizione. Distinzione di
termini di prescrizione delle pretese del danneggiato e dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore. Trattamento
plagio. Accumulo per conto del terzo danneggiato nello stesso atto
l'azione diretta contro il debitore del risarcimento e il plagio
l'azione contro l'assicuratore è inammissibile finché la prestazione non è stata effettuata
dell'atto delle cause accumulate contro gli assicurati feriti, dal momento che
questi ultimi morirono prima del loro esercizio.
Numero 29/2010
LA GIUSTIZIA DI PACE DI RODI
(scheda di processo speciale)
Composto dal giudice di pace di Rodi Ioanna Kolilekas e dal segretario
Elisabetta Psari.
Si è incontrato pubblicamente in udienza a Rodi il 20 ottobre 2009 per
per provare il caso tra:
I ricorrenti-querelanti: 1) S. K., residente a Rodi e 2) Società anonima
dell'Assicurazione Generale contro i Danni sotto il nome "I. SA", con sede a Salonicco
e legalmente rappresentati, che si sono fatti rappresentare mediante procura
il loro avvocato Lygia Diakostavrianou.
Gli imputati-convenuti: 1) M. P., residente a Rodi e 2) Anonimo
Compagnia di Assicurazioni con la denominazione "E. P.A.E.", con sede ad Atene
ed è legalmente rappresentato, di cui per il 1° imputato la citazione-
l'avvocato di Stavros Triantafyllidis è comparso come imputato
e ha dichiarato di essere deceduto prima della proposizione della querela, in data 01/10/2007, e che
inserire i suoi eredi: 1)...4), di cui, il 2°
si è costituito con il suddetto avvocato, mentre gli altri erano rappresentati
dallo stesso avvocato, mentre il 2° imputato-convenuto era rappresentato dall'avv
il suo avvocato Ioannis Karamihalis.
I ricorrenti-ricorrenti con la data del 08-10-2008 e con il n. 160/2008
loro citazione, con la quale chiedono la ridiscussione della causa dal 28-9-2007
depositata con il numero 171/2007, come stabilito in dibattimento
menzionato all'inizio di questo e scritto alla lavagna, hanno chiesto di farlo
essere accettata come indicato nella sua domanda.
Durante la discussione del caso gli avvocati delle parti
hanno sviluppato le proprie tesi e chiesto che quanto affermato venga accolto
nelle loro proposte scritte.
DOPO AVER STUDIATO LA LETTERATURA
CONSIDERATO SECONDO LA LEGGE
Secondo l'articolo 62 del codice civile è capace di costituire parte colui che ha la facoltà di costituirsi parte
capacità di essere soggetto a diritti e obblighi. Questa capacità,
nel caso di una persona fisica, comincia ad esistere non appena nasce
vivo e cessa di esistere alla sua morte (articoli 34 e 35 AK). Inoltre,
secondo l'articolo 73 del codice civile, il giudice esamina d'ufficio se
è soddisfatta la condizione procedurale di cui all'articolo 62, visto l'articolo
313 comma 1 punto d' del medesimo Codice, in cui può essere perseguito con
causa od opposizione, il riconoscimento dell'inesistenza di una decisione giudiziale se emessa
in un processo condotto contro una persona fisica inesistente, così com'è
ciò che era morto (vedi OlAP 27/1987 NoB 36.92, AP 1321/1989 ElDni
31.795). Sulla base di questi, l'atto del ricorso proposto contro
persona inesistente è invalida e il ricorso è respinto in quanto irricevibile,
perché la possibilità di costituirsi parte è procedurale
condizione per l'emissione di una decisione nel merito (AP 147/2006 del D.S.A.,
AP 448/2005 reg. Promulgata la legge AP 868/2001 Legge, AP 631/2001 NoB 2002.695, AP
593/1999 ElDni 2000.69, AP P94/1997 ElDni 40.90, EfATH 1034/2003 ElDni
2006.551, EfDod 40/2005 reg. Legge, Vathrokokoilis, KPolDik, articolo 62, n.
13, 14, 44, articolo 313 n. 9, articolo 639 n. 7).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 489/1976 o del § 1 dell'articolo
di questa pretesa diretta che la persona che ha dal contratto di assicurazione
danneggiato nei confronti dell'assicuratore, si prescrive dopo due anni dal
giorno dell'incidente. Tuttavia, questa disposizione si riferisce ai suoi rapporti
terzo danneggiato e dell'assicuratore e non alle pretese dell'assicurato
contro l'assicuratore, il cui termine di prescrizione ora regola, dopo
abrogazione dell'articolo 195 dell'Emp.N. dall'articolo 33 comma 1 della Legge 2496/1997, n
disposizione dell'articolo 10 della presente legge, in cui "le pretese derivanti
dal contratto di assicurazione sono prescritti, nelle assicurazioni contro i danni dopo
quattro (4) anni e nell'assicurazione personale dopo cinque (5) anni,
dalla fine dell'anno in cui sono nati". Questa disposizione, nonostante la
la sua lettera si riferisce all'assicurazione contro i danni e all'assicurazione personale,
ha un'applicazione simile, secondo l'opinione sostenuta in teoria e giurisprudenza e
nell'assicurazione responsabilità civile auto (vedi correlato: A. Argyriadis "Data
del diritto delle assicurazioni" p. 80, AP. 728/1985 NoB 34, 563, AP. 258/2001
E.Emp.D. 2001, 523). Secondo il punto di vista che sostiene anche in teoria l'
giurisprudenza, il diritto dell'assicurato di rivoltarsi contro il suo assicuratore
per coprirlo con un'assicurazione, nasce dal momento in cui il
caso assicurativo, cioè dal momento in cui
il terzo danneggiato servirà l'assicurato danneggiato con la relativa azione
risarcimento che attiva la sua responsabilità, perché da allora il
caso assicurativo (rischio), anche se non ne ha ancora uno
specificato dalla diagnosi giudiziale o dalla determinazione extragiudiziale del suo importo
pretesa del terzo danneggiato (vedi Ef. Lam. 215/2005 T.N.P. del D.S.A.,
E.P.258/2001 E.Emp.D. 2001, 523, E.A.7172/2001 E.Syg. Tribunale 2003, 16,
E.A.7854/2001 EllDni 43, 171, E.Patr.745/1999 Ah.Nom. 2000, 605,
E.A.2152/1990 D. 22, 128, Athan. G. Kritikou "Risarcimento da un incidente stradale
incidenti automobilistici", edizione 1998, n. 1879, 1902 e 191 ss., Fleudas
"Responsabilità Civile per Incidenti Automobilistici" edizione 1985, pag. 228). Perciò,
dalla fine dell'anno in cui gli fu notificata
decorre l'azione assicurata del danneggiato e secondo quanto disposto dall'articolo
10 della Legge 2496/1997 prescrizione del suo diritto derivante dal contratto di assicurazione
prima contro il suo assicuratore. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del
K. Pol. Dik. "i finanziatori hanno il diritto di chiedere tutela giurisdizionale,
esercitare i diritti del proprio debitore, finché questi non li esercita,
a meno che non siano associati alla sua persona". Pertanto, quando, secondo
Sopra,
la pretesa diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore è prescritta,
mentre la sua richiesta più lunga non è ancora scaduta
assicurato contro quest'ultimo (richiesta liberatoria), maggio
ha soddisfatto la pretesa del terzo leso con la sua causa per plagio
dell'articolo 72 del K.Pol.Dik., purché sussistano le condizioni per l'esercizio
del presente ricorso, che risultano, come risulta dalla lettera del provvedimento
del citato articolo, da un lato, la sua genesi a carico dell'assicuratore
del diritto dell'assicurato e dall'altro l'inerzia di quest'ultimo nell'esercitarlo
la sua richiesta (Athan. G. Kritikou "Risarcimento da incidenti stradali
incidenti” ibid., n. 1881, 1995, 2151). L'assistenza dei prerequisiti
di essi è strettamente e indissolubilmente legato al momento della notificazione nei suoi confronti
azione assicurata del terzo danneggiato, a partire da questo momento
nasce, come si è detto, il diritto dell'assicurato nei confronti del suo assicuratore
parallelamente dallo stesso punto nel tempo è logicamente possibile capirlo
decorre il periodo di inattività del primo ad esercitare l'assicurazione
contrarre i suoi diritti, ma l’inazione la cui esistenza alla fine sarà giudicata
al momento della discussione dell'azione collaterale, poiché all'epoca
ciò, come risulta da quanto previsto dagli articoli 216, 224, 269 della stessa
K.Pol.Dik., devono essere soddisfatte le condizioni per praticare il plagio
causa (vedi in relazione AP. 352/1992, 571/1991 D. 23, 767, Codice civile greco 32 1227,
E.A.8740/1990 Legge greca 35, 134). Di conseguenza, quindi, in definitiva necessario
condizione affinché la persona danneggiata possa praticare il plagio
il diritto dell'infortunato assicurato nei confronti del suo assicuratore è
notifica di questa azione (del terzo danneggiato) contro l'assicurato
ultimo (vedi E.P.258/2001 ibid., E.Patr.745/1999 ibid., E.A.2152/1990 D.
22, 128, Athan. G. Kritikou "Risarcimento per incidenti stradali"
ibid., n. 1902). Questo trattamento del plagio, su cui si basa
tra l'assicurato danneggiato e il suo assicuratore un contratto di assicurazione,
come fonte, invece, dell'illecito dell'assicurato, può intervenire il terzo danneggiato
unirlo nello stesso atto con l'azione risarcitoria nei confronti del debitore
di indennizzare l'assicurato, senza esercitarlo effettivamente in questo caso
una certa influenza legale nell’esercizio dello stesso documento cumulativamente
trattamento laterale, vista la suddetta epoca della sua nascita
diritto di quest'ultimo nei confronti del suo assicuratore, il momento
di notifica dell'atto delle azioni cumulative di cui sopra all'assicurato e
per l'assicuratore è sufficiente che la notifica di questo atto al primo abbia luogo
effettuate al momento dell'aggiudicazione delle azioni cumulative, momento in cui,
come si è detto si giudica la presenza delle condizioni per l'esercizio del movimento laterale
causa (vedi E.P.258/2001 ibid., E.A.7172/2001 ibid., E.Patr.745/1999 ibid.,
E.A.8981/1998 EllDni 42, 757, E.A.7774/1993 EllDni 36, 1592, E.A.7562/1993
HellDni 36, 1596, E.A.2152/1990 ibid., Athan. G. Kritikou "Compensazione da
incidenti stradali" ibid., n. 1900, contrariamente a:
E.A.7854/2001 EllDni 43, 171, E.A.5618/2001 EllDni 44, 196, E.A.9395/2000
EllDni 42, 446, Lun.PTr.Thes. 11629/2004 Arm. 2005, 255, che,
citando una mancanza di assistenza da parte della sua inattività
assicurati in caso di cumulo delle suddette cause, si rifiutano
come illegale o inaccettabile l'azione di plagio cumulativo, nonché
Ef.Lam. 215/2005 nel T.N.P. del D.S.A., che accetta il cumulo di
di queste azioni, ma alla condizione che il documento unico di queste avrà
notificato prima all'assicurato e poi al suo assicuratore).
In questo caso, i querelanti esibiscono con il presente caso dal 28-9-
2007 e con il n. gatto. 171/2007 la loro causa, che viene portata in discussione
dal 10-8-2008 e con n. gatto. 160/2008 bando, quello del 7-2-2004 e
intorno alle 13:10, HM alla guida con targa …… I.X.E.
auto, che appartiene alla proprietà del primo attore ed era
responsabilità civile assicurata al secondo ricorrente,
iniziato sulla strada provinciale Rodi-Kamirou e in direzione Rodi
a Ialisso. Che allo stesso tempo il primo imputato lo guidava
assicurato per i danni cagionati a terzi dalla sua circolazione,
al secondo degli imputati, compagnia di assicurazioni con numero di iscrizione..
…. Guidava la sua macchina e procedeva nella direzione opposta
da lui violato il traffico sulla suddetta strada, diretta da Ialyssos a Rodi
la doppia linea divisoria continua che esisteva sull'asse del manto stradale
e inoltre senza attivare l'indicatore di direzione sinistro
ha tentato di svoltare a sinistra con la conseguenza che
si è scontrato violentemente con la parte anteriore destra del suo veicolo
parte anteriore del veicolo del ricorrente, quindi il veicolo del 1o
l'imputato ha deviato dalla sua rotta a causa della collisione, si è ritirato e
si è scontrato con il movimento sulla stessa strada di campagna con la direzione
da Ialyssos a Rodi con matricola ……. motocicletta a due ruote,
causando questo comportamento colpevole e negligente da un lato
gravi danni materiali ad entrambi i veicoli (1° attore e 1° convenuto)
e dall'altro la lieve lesione subita da lui (il 1° imputato). Quello,
successivamente il secondo attore ha pagato per lei il primo attore
risarcimento dei danni materiali causati al suo veicolo per un importo di
6.744 euro e quest'ultima le ha assegnato il privato dal 4-7-2004
contratto di cessione tutti i suoi diritti nei confronti dei soggetti coinvolti
risarcimento derivante dall’incidente contestato. Inoltre, poiché il from
10, comma 1, della legge 489/1976, la loro contestazione diretta
secondo, la compagnia assicurativa convenuta è prescritta, i ricorrenti
praticare il plagio contro di lei e per conto del primo degli imputati
e il suo prestatore, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione dello stesso e
chiedono sostenendo la loro domanda in termini di ingiustizia
Provvedimenti di arricchimento: a) obbligare al pagamento il secondo degli imputati
a quest'ultimo: 1) l'importo complessivo di euro 4.700 con gli interessi legali da
seguire il servizio della causa fino al pagamento completo e 2) l'importo di
6.744 euro con gli interessi legali dal giorno successivo al pagamento il 1°
attore, ovvero dal 4-8-2004 altrimenti dal giorno successivo alla notifica di cui sopra
contratto di cessione agli imputati, ossia dal 13-12-2004, altrimenti dal
seguire la notifica dell'azione legale fino al completo pagamento e b) a
obbligare il primo convenuto a pagare il primo attore
il suo risarcimento e la sua soddisfazione pecuniaria per danno morale, il
un importo complessivo di 4.700 euro con gli interessi legali dal giorno successivo della notificazione
dell'azione fino al suo completo pagamento e al secondo attore l'importo di
6.744 euro con gli interessi legali dal giorno successivo al pagamento il 1°
attore, ovvero dal 4-8-2004 altrimenti dal giorno successivo alla notifica di cui sopra
contratto di cessione agli imputati, ossia dal 13-12-2004, altrimenti dal
successivi alla notificazione dell'azione legale fino al loro integrale pagamento, a
dichiarare temporaneamente esecutiva la presente decisione e imporre una sanzione
agli imputati le spese legali.
Quanto sopra e cumulato nel medesimo documento (principale e
plagio) vengono promosse cause competenti per contenuto e luogo ed ammissibili
in questa corte, per essere processato in questo caso speciale
procedura degli articoli 666, 667 e da 670 a 676 del K.Pol.Dik. (articoli: 14§
1s.a`, 40A, 31§3, 219§§! e 2 e 681A del K.Pol.Dik.).
All'inizio della discussione in platea il suo avvocato
del primo convenuto ha dichiarato che quest'ultimo è morto il 10-1-2007 cioè
prima di intraprendere un'azione legale. Come testimonia il n.
prot.468/16-9-2008 fotocopia esatta del numero di registro 2/2007
certificato di morte del Lixiarca del comune di Ialyssos Rodi, da lui presentato
in Tribunale il difensore del primo convenuto, quest'ultimo
è deceduto il 1-10-2007, ossia prima dell'esercizio del diritto in questione
causa. Pertanto, poiché il presunto imputato è scomparso come persona fisica
persona prima dell'inizio dell'azione in questione e ne è stata quindi privata
assoggettabilità a diritti e obblighi consequenziali
della capacità di essere parte, questa azione è un atto procedurale
respinta in quanto irricevibile, per quanto lo riguarda, secondo quanto riportato all'inizio
presenti sono menzionati. Successivamente il ricorso proposto contro
della causa per plagio del 2° imputato, poiché non si applica in questo caso
richiesto dalla legge (art. 72 c.c.), per la sua ammissibilità
plagio, elemento dell’inerzia del primo imputato poiché,
alla luce di quanto dettagliato nella precedente importante considerazione, la ce
cumulo del terzo leso nel medesimo atto dell'azione diretta
nei confronti del debitore del risarcimento e l'azione diffamatoria nei suoi confronti
il suo assicuratore è inaccettabile, finché non è stato servito
atto delle cause legali accumulate contro gli assicurati feriti, dal
questi ultimi morirono prima del loro esercizio. Le spese giudiziarie lo faranno
essere imposto a carico dei ricorrenti (176 cc).
PER QUESTE RAGIONI
Egli litiga congiuntamente con le parti che presentano le rivendicazioni accumulate nello stesso documento
trattamento principale e collaterale.
Li rifiuta.
Essa impone ai ricorrenti le spese processuali, da essa stabilite
centocinquanta (150) euro.
Giudicato, deciso e pubblicato in udienza a Rodi il 26
Aprile 2010 in un incontro straordinario e pubblico con gli assenti
e avvocati.
Il giudice di pace Il segretario
PERMETTERE.
Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)