Le mie decisioni Pubblicato sul sito "LEGGE" - 170/2007 PolPrRodou

170/2007 PPR RODI (512105)

(1° PUBBLICAZIONE LEGGE)
Torto. Incidente durante il noleggio di una imbarcazione da diporto. Assicurazione generale
responsabilità. Il terzo, che è stato danneggiato, ha una richiesta di risarcimento nei suoi confronti
assicurato, non può essere rivolto direttamente contro l'assicuratore, salvo
lateralmente. Prenotazione personale. Viene eseguito dal momento in cui il
la decisione che lo ordina diventa definitiva. Episodi di caduta in mare
in bilico con un paracadute fissato tramite cinghie a un motoscafo e
lesioni dovute alla negligenza del proprietario della barca e del
aggiunto. Spergiuro. Rinvio del caso al Pubblico Ministero.

NUMERO DELLA DECISIONE: 170/2007

IL TRIBUNALE MULTIMEMBRO DI PRIMO GRADO DI RODI

PROCEDURA REGOLARE

CONSOLIDATO dai giudici Vasilios Papanikolas, presidente di primo grado,
Apostolos Baysoulegas, Primo Giudice, Petros Karagounidis, Primo Giudice-Reporter e
dal Segretario Fotini Karagiannis.

SI È INCONTRATO in pubblico durante la sua udienza il 1 febbraio 2007 per giudicare
il, deposito n° 1040/25-11-2004, azione risarcitoria
per atto illecito tra:

DEL QUERELANTE: … ……, residente in Germania, da lui rappresentato
rappresentante dell'avvocato Nikolaos Skourtou, che ha presentato istanze.

DEGLI IMPUTATI: 1) ...., residente a Rodi e 2) la società per azioni
assicurazione "……. …….", con sede in Atene e legalmente rappresentata,
di cui il 1° apparso su delega dell'avvocato Savvas
Papageorgiou, che ha presentato mozioni e il 2°, è comparso a suo nome
rappresentante dell'avvocato Ioannis Karamihalis, che ha presentato istanze.

La presente DISCUSSIONE era originariamente fissata per il 19-1-2006 e successivamente
rinvio per il presente processo.

DURANTE LA DISCUSSIONE del caso in udienza gli avvocati di
soggetti invitati ad accettare quanto riportato nel verbale e ss
le loro proposte scritte.

dopo aver studiato il fascicolo del caso

pensato in conformità con la legge

Secondo quanto previsto dall'articolo 914 del Codice Civile, chiunque nuoce ad altri ingiustamente e
in colpa ha l’obbligo di risarcirlo. Sulla base di questa disposizione
necessaria, quindi, per la sussistenza dell'illecito e del corrispondente
obbligo dell'autore del reato di risarcire la vittima, salvo il suo verificarsi
danno, a) tale danno è stato causato illegalmente dall'autore del reato, allo stesso tempo
e colposamente, cioè con dolo o colpa (art. 330 c.c.), b) l'illecito
il comportamento del colpevole è dovuto alla sua azione o omissione e c) a
esiste un adeguato nesso (causale) tra l'atto dannoso o
omissione e il conseguente danno, che si verifica quando, secondo
lezioni di esperienza e logica comune, questo comportamento nel tempo e
date le circostanze verificatesi, era capace, nel modo consueto e normale
corso delle cose, per provocare l'effetto pregiudizievole, che e
effettivamente apportato in questo caso particolare, senza incidere sull’evoluzione
del percorso causale la sua predisposizione o caratteristiche particolari
sofferente (vedi Ap. Georgiadis, Diritto Penale, Parte Generale, 1999, p. 146).
E il danno causato dall'autore del reato è illegale quando viene insultato
dalla sua condotta (atto o omissione) diritto della vittima
protetto dalla legge, e l'omissione colposa dell'autore del reato dà luogo al
risarcire il suo obbligo, quando era obbligato in pratica dalla legge
o azione legale o buona fede secondo la percezione sociale prevalente e
soprattutto quando lui stesso ha creato una certa situazione pericolosa, nel qual caso l'ha fatto
obbligo di adottare qualsiasi misura indicata dalle circostanze
tutela dei terzi dal causare loro eventuali danni prima e
dopo la creazione della situazione pericolosa (vedi AP 5/2001 HellDni 42.671,
AP 906/2001 HellDni 44.122, Legge EfPir 664/2002). Pertanto, al fine di
la vittima ha diritto ad un risarcimento per la sua perdita positiva e pecuniaria
soddisfazione per danno morale subito, da un incidente durante il noleggio
imbarcazione da diporto, purché la colpa abbia contribuito al verificarsi dell'incidente
né del responsabile operativo dell'azienda in questione né di quelli aggiunti
da lui (art. 922 c.c.) nel senso di quanto previsto dall'art. 914 c.c., i.e.
dell’atto o dell’omissione colposa, nonché il loro contenuto
sopra analizzata (vedi Legge AP 69/2007) Tale colpa, peraltro,
nel caso di imprese marine da diporto attive
tra l'altro e nell'implementazione del paracadutismo marittimo, è fondata anche da
inosservanza delle disposizioni del n. 3131/1-03-99 della decisione del Ministro
della Marina Mercantile sull'approvazione del Regolamento Generale Portuale con n. 20
"Motoscafi (alte velocità) e altri veicoli marini da diporto" di
provvisto dall'Autorità Portuale di licenza di noleggio dei mezzi da essa indicati
la norma in questione, tra cui le disposizioni degli articoli 7 §§ 6 e
14, 22 e 23 dello stesso, che specificano sia gli obblighi generali dell'
sopra per quanto riguarda la sicurezza delle loro attività, nonché
i loro obblighi più specifici riguardanti le operazioni marittime
paracadute. Peraltro, ai sensi del disposto dell'articolo 922 del codice civile
la vipera è colui che accetta volentieri i suoi servizi
aggiunto, che è impiegato in modo permanente o temporaneo nella trattazione di un caso
e in generale al servizio di scopi professionali, finanziari o sociali
interessi del contributore ed è solitamente soggetto a controllo o semplicemente a
istruzioni e ordini generali o sotto la supervisione del contributore. Non è
è necessaria l'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti, salvo la proroga
può anche essere basato su un evento reale o realizzato in modo opportunistico
un unico atto specifico. L'imputato è oggettivamente responsabile
risarcimento del terzo danneggiato da un illecito da lui commesso
inoltre ed essendo in una relazione causale interna con la sua esecuzione
in attesa dell'esame del caso del richiedente. (vedi Legge 1570/2006, Ap.
Georgiadis, Diritto penale, Parte generale, ed.1999, p. 630). Infine, il generale
l'assicurazione di responsabilità civile (assicurazione contro gli infortuni di terzi) si riferisce solitamente a tutti
i rischi di responsabilità civile da risarcire per legge, ad eccezione di
responsabilità civile auto, per la quale si applica la legge 489/1976. Cioè, copre
assicurazione di responsabilità civile generale per rischi prevalentemente professionali o aziendali
ecc. In conformità alla normativa vigente basata sulle disposizioni generali (art.
189 e seguenti del codice civile, poiché erano in vigore prima di essere abrogati dall'articolo 33 comma 2 della legge.
2496/1997, che però disciplina solo quelle esistenti, al momento della sua emanazione
della sua validità, contratti di assicurazione - cfr articolo correlato 32 § 4 dello stesso), h
l'assicurazione di responsabilità civile crea un rapporto contrattuale e diritti di accompagnamento e
obblighi solo tra l'assicuratore da un lato e il contraente o il suo
parte assicurata. Il terzo che è stato danneggiato ha diritto al risarcimento
contro l'assicurato, non può essere rivolta direttamente contro l'assicuratore, a meno che
solo lateralmente (vedi correlato A. Argyriadis, Dettagli sul diritto delle assicurazioni,
Edizione 1976, pp. 104 ss., K. Roka, Diritto delle assicurazioni private, edizione 1974,
p.6, Z Skouludi, Diritto delle assicurazioni private, edizione 1995, p.361). S
in questo caso, però, dovrà essere esposto secondo le modalità precisate nell'art
atto della causa in questione o dell'inerzia del debitore nell'esercitarla
della sua pretesa nei confronti dell'assicuratore responsabile, altrimenti l'azione è indeterminata
a tal fine, poiché una delle condizioni dell'azione collaterale è la
inerzia colposa o colposa del debitore in qualsiasi modo (vedi EfPier
1/2005 DEE 2005.306, EfAth 5798/2003 ElD 45.493, EfAth 9663/1999 ElD 42.446,
Decreto 2131/1999 ElD 42.445, Decreto 6912/1996 ElD 38,1599, Decreto 3256/1986 ElD
27,1179). È prevista l'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore
in caso di assicurazione responsabilità civile generale solo al momento della cessione
al terzo danneggiato dal contraente la relativa pretesa con la forza
contratto (contratto di liberazione), nonché dalla previsione dell'articolo 10 comma 1
della Legge 489/1976, in caso di assicurazione rc auto
infortuni (vedi AP 288/1998, HellDni 39, 1556, Legge EfLam 211/2005). In
nel caso di specie, con il presente ricorso l'attore precisa che all'art
Rhodes il 31-7-2003, a causa di un incidente avuto durante il volo con lui
paracadute, che è decollata con l'aiuto del suo motoscafo
affare in cui era responsabile il primo imputato e quale era
assicurato presso la seconda compagnia assicurativa convenuta, ha riportato lesioni fisiche
lesioni alle vertebre toraciche e lombari. Quello dell'incidente di cui sopra
è dovuto alla sola colpa sia del primo convenuto stesso, o
che non hanno rispettato gli obblighi di sicurezza derivanti
legge, nonché l'equipaggio della nave aggiunto dal primo convenuto,
a causa delle sue manipolazioni sbagliate e inadeguate prima e durante
del percorso. Con questa storia, chiede che gli imputati siano obbligati a farlo
pagare per intero, in conformità con le disposizioni in materia di responsabilità civile, altrimenti
per violazione degli obblighi contrattuali del 1° convenuto: a) l'importo di
€ 5.871,14, in cui è rimasto danneggiato a causa del trasporto su un volo speciale verso
trasporto da Rodi a Monaco, b) l'importo di € 2.448 in cui è stato danneggiato
dovuto al fatto di averlo pagato, già il 25-3-2003, al suo tedesco
agenzia di viaggi per un pacchetto vacanza di viaggio di quindici giorni per
così come sua moglie, mentre le sue vacanze non erano state completate, c) l'importo di
€88 che è stato danneggiato a causa delle telefonate gestite dalla moglie
durata della sua degenza all'ospedale di Rodi, per sua informazione
la sua compagnia di assicurazioni e per l'organizzazione del suo trasporto aereo
in Germania, d) l'importo di 420 € che è stato danneggiato dalla spesa giornaliera di
il 14-8-2003, data in cui è terminato il suo pacchetto vacanza,
fino al 28-3-2003, giorno della sua partenza per la Germania, per il mantenimento
della moglie, che rimase con lui prendendosi cura di lui, e) l'importo di
126 euro danneggiati a causa della sua partecipazione ai costi del ricovero in clinica
“..… ….” e f) l'importo di € 120.000 dovuto alla soddisfazione monetaria da
il danno morale subito a causa dell'incidente e l'importo complessivo di
€ 128.953, con interessi legali dalla notifica della causa. Inoltre, essere condannato
del 1° imputato e degli organi giuridicamente responsabili del 2°
imputati, arresto personale fino a tre mesi e multa di 1.500 euro
come mezzo per eseguire la decisione emessa, dichiarare provvisoriamente la decisione
esecutore testamentario e condannare gli imputati al pagamento delle spese processuali. Con
questo contenuto e richiedere che la causa venga presentata in modo competente e ammissibile
giudizio in questo tribunale (n. 18 co. 1, 22, 35 c.c.) sul
prossima procedura regolare. Inoltre dovrebbe essere respinta in quanto illegittima
da parte sua contro il 2° convenuto assicurativo
azienda perché, in conformità a quanto compreso nel suo pensiero maggiore
presenti e indipendentemente dalla data dell'incidente
esisteva un forte contratto assicurativo tra la persona lesa e la compagnia assicurativa,
questione che riguarda l'essenza della causa, l'attore è danneggiato, in ciascuna
caso, non ha alcuna azione diretta contro di lei da alcun contratto valido
assicurazione esistente tra quest’ultimo e la persona lesa. Ulteriore,
il documento di azione non menziona l'inerzia del debitore nell'esercizio
del credito nei confronti dell'assicuratore obbligato, in modo che qualsiasi come
azione di plagio nei suoi confronti, non viene fatta valere alcuna cessione della stessa
pretesa di ottenere l'assicurazione (contratto liberatorio) dal 1°
convenuto, al fine di consentire, in via eccezionale, l'esercizio di un'azione diretta contro
della compagnia assicurativa, secondo quanto sopra precisato. secondo
ecc. e per quanto riguarda il primo imputato la causa è legale, come
entrambe le basi, richiamandosi a quanto previsto dagli articoli 330, 914,
922, 926, 929, 930, 299, 932, 346 Codice Civile, 907, 908 §1 d, 1047 e 176 Codice Civile e
NO. 7 § 6, 12, 14, 22 e 23 di YA 3131/1-03-99, salvo: a) la richiesta di
pagamento dell'importo di € 2.448 che l'attore ha versato sulla sua carta di viaggio
agenzia in Germania per il suo pacchetto turistico di quindici giorni
e della moglie a Rodi, la quale è giudicata legale, soltanto per, dal
data dell'incidente e poi un periodo di tempo, ovvero dal 9-8-2003 al
e 14-8-2003 (6 giorni) e più precisamente per l'importo di [(2.448 /15
giorni) = 163,2 x 6 giorni =] € 979,20, b) della richiesta di ordine
nei confronti del 1° imputato sanzione pecuniaria di € 1.500 a titolo di esecuzione forzata
decisione emessa, che deve essere respinta in quanto illegittima, in quanto la
non è compresa la pena pecuniaria o la minaccia della stessa, ai sensi dell'articolo 951 del codice civile,
nei mezzi di esecuzione per soddisfare un credito pecuniario come in questo caso
e c) la richiesta di dichiarazione della decisione da emettere provvisoriamente
esecutore testamentario quanto al provvedimento concernente la detenzione personale del 1°
convenuto, il che va parimenti respinto in quanto illegittimo, poiché l'
la detenzione personale viene eseguita dal momento in cui viene pronunciata la decisione che l'
le ordinanze divengono definitive (n. 1049 c.c.). Occorre quindi indagare
inoltre, secondo le sue richieste legali e in termini di validità sostanziale
di, posto che per l'ammissibilità della discussione è proposta dall'art
14.02.2005, memoria del difensore della parte attrice sull'inadempimento dell'art
tentativo di composizione della controversia, ai sensi dell'articolo 214 bis del codice civile e
della richiesta respinta presentata dal 1° con le sue proposte
convenuto, cioè rinviare la discussione di questa azione, fino a quando
i relativi procedimenti penali pendenti contro di lui siano irrevocabilmente chiusi,
da un lato a causa del rischio di contenzioso, (vedi Makridou at
ErmKPolD, Keramea/Kondyli/Nika, 2000, articolo 250, n° 4, pagina 526),
d'altra parte, perché qualsiasi giudizio del tribunale penale sulla colpevolezza o meno
degli imputati di cui sopra non vincola il giudizio del presente politico
Tribunale sulla responsabilità extracontrattuale dei soggetti responsabili
risarcimento della vittima dell'incidente contestato (vedi AP 1236/1998, D.
1999.351, G.U. 2422/2001 Arm 2002.73).

Dalla valutazione della dichiarazione giurata del testimone del 1° imputato (o
l'attore non ha ascoltato un testimone), che è incluso negli stessi numeri di questo
verbale della riunione di questa Corte e che è apprezzato
secondo la sua conoscenza e lealtà e nella stima di tutti,
senza eccezione, dei documenti pubblici legalmente e citati in giudizio presentati da entrambe le parti
e documenti privati, altri dei quali vengono presi immediatamente in considerazione
prova ed altri, (n. 339 in combinato disposto con 395 c.c.), per la sinagoga
gli atti giudiziari (tra questi ultimi rientrano anche quelli pubblici).
atti del precedente procedimento penale – cfr in relazione all'AP 154/1992 HellDni
33.814, ad hoc AP 1034/1977 NoB 26.921), sono stati dimostrati i seguenti fatti
fatti: Il 31-7-2003 il ricorrente, cittadino tedesco, è arrivato insieme a Rodi
con i suoi parenti (la moglie, la figlia di quest'ultimo e il marito
di questo) per una vacanza di quindici giorni, cioè fino al 14-8-2003. Il decimo giorno
delle sue ferie, precisamente il giorno 8-9-2003 alle 11:00 del mattino, il ricorrente si è recato con
i suoi parenti alla spiaggia dell'Acquario per fare il bagno, dove e
ha deciso di far volare un paracadute sul mare, che stava decollando
con l'aiuto di un motoscafo. A tal fine si è rivolto all'azienda
di sport acquatici praticati dal primo imputato sulla spiaggia in questione, allo scopo di
noleggiare una nave del genere. Dalle prove in
il fascicolo del caso non dimostra con certezza se lo fosse lo stesso primo imputato
presente durante il suddetto contratto di locazione, tuttavia, non è stato lui a farlo
salì sul motoscafo con il querelante. Invece sono saliti con me sul motoscafo
l'attore, un altro operatore, che secondo la sua testimonianza
testimone del 1° imputato, denominato ...., figlio del 1° imputato as
assistente dell'operatore, nonché figlia della moglie del querelante. Deve
tuttavia, va notato che la Corte nutre seri dubbi al riguardo
la vera identità dell'armatore della nave in questione, come il nome di N.
M. menzionato dal testimone K. K., figlio del primo imputato, per niente
se ne è parlato nel corso delle indagini preliminari e soprattutto in sede di redazione del relativo procedimento penale
fascicolo contro G. K., né dal primo querelante – convenuto, né
dal testimone – suo figlio, invece, il suddetto testimone ha testimoniato sotto giuramento
9-8-2003 davanti all'organo inquirente competente, ovvero l'operatore della nave
era il primo imputato – suo padre, fatto che lui ha categoricamente negato
la sua deposizione in questa Corte, testimoniando che "allora ha mentito".

Detto equipaggio ha poi dato istruzioni al querelante
salire a bordo della barca, sulla procedura che sarebbe seguita, mentre o
questi ultimi indossavano, sempre su indicazione del suddetto, l'abito speciale
del paracadute costituito da una cintura e due cinghie con passanti che
sono collegati al paracadute, così come al salvagente e poi alla barca
entrato nel mare. Le condizioni meteorologiche che hanno prevalso nella zona durante
in un determinato momento si sono verificati venti di 3-4 Beaufort, tuttavia non è stato così
dal materiale del fascicolo che ce n'era uno rilevante, ai sensi dell'articolo 7 § 12 di cui sopra
Regolamento, decisione della Capitaneria di Porto, sul divieto di attività marittime
a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Non appena il richiedente ha ricevuto una posizione di decollo a
piattaforma corrispondente che esisteva nella parte posteriore della nave, il suo operatore
ha sviluppato velocità in modo che il paracadute abbia iniziato a decollare, il che
è collegato all'imbarcazione con un'apposita fune da traino lunga 50 metri. Dopo
alcuni minuti di volo regolare e mentre l'attore si trovava ad un'altezza di 20-30 metri
prima la cintura destra e poi quella sinistra si sono rotte successivamente
dipendenza, che collegava l'attore al paracadute, con conseguente
violenta caduta di quest'ultimo in mare. Subito dopo l'incidente in questione, il sig
figlio del primo imputato, ha tagliato la fune di traino del paracadute,
per evitare che rimanga impigliato tra l'elica e la barca
si avvicinò al querelante, raccogliendolo. Quindi il primo imputato,
accorgendosi dell'incidente da terra, lo trasportò su una piccola imbarcazione
attore sulla spiaggia, dove gli è stato offerto il primo soccorso da un medico.

Il paziente è stato poi portato al Pronto Soccorso con l'ambulanza dell'EKAB
di incidenti presso l'Ospedale di Rodi, dove dopo gli esami è stato accertato
di aver subito un infortunio al torace, una frattura della vertebra toracica T12, e
ecchimosi multipla della regione pelvica sinistra (vedi sotto n. pr. 2913/2-9-
2003 Nota informativa del Direttore della Clinica Chirurgica A dove
fu presentato il ricorrente, T. P.). Il ricorrente è stato ricoverato presso la suddetta clinica chirurgica
inizialmente in trattamento conservativo, mentre gli era stato consigliato da un neurochirurgo
posizionamento di tipo toracolombare…… L'attore, che ha deciso
per effettuare qualsiasi operazione richiesta, nel suo paese di origine,
è rimasto in Ospedale per diciannove (19) giorni, cioè fino al 28-8-2003,
quando partì per la Germania in barella con un volo speciale, dove e
fu immediatamente ricoverato all'Ospedale “… ………..” di Monaco. In detto
ospedale fino al 9-11-2003 e si è constatato che aveva
ha riportato fratture da compressione stabili non di uno, ma di tre pettorali
vertebre, nonché contusione del polmone con raccolta di liquido
cavità laterali, entrambe, anemia emorragica con gravi ematomi
particelle morbide (vedi la traduzione dall'allegato in tedesco e con
data 18-9-2003 relazione diagnostica medica del suddetto primario
clinica.... …………. Successivamente si è ritenuto necessario trasferirlo a
un altro ospedale più specializzato e precisamente nella clinica fisica speciale
di medicina e riabilitazione “……..”, dove è rimasto ricoverato presso
reparto di ortopedia fino al 30-9-2003 per proseguire il ricovero
di (vedi traduzione dal tedesco allegato e datato 31-
certificato di ricovero ospedaliero 3-2004). Dopo la sua dimissione dal suddetto Ospedale e
a causa dei continui dolori nella zona di transizione toraco-lombare
Paese, il ricorrente è stato visitato in data 3-11-2003 dal neurochirurgo dott. GH, o
che lo ha indirizzato per un trattamento o gli ha consigliato un trattamento appropriato
al radiologo dott. HH, che ha diagnosticato gravi problemi alla colonna vertebrale
rubrica dei malati (vedi traduzione dall'allegato tedesco e
lettera medica del suddetto medico del 3-11-2003) e lo hanno indirizzato
nel reparto di Neurochirurgia della “Traumatic Clinic Social
Assicurazione professionale" nella città di Murnau, visitata dal ricorrente
inizialmente il 21-11-2003 e successivamente vi è rimasto per cure cliniche
dal 27-11-2003 al 5-12-2003. Il 1-12-2003 e successivi
attività è stata trovata tra l'altro nella vertebra lombare 5,
è stato sottoposto ad intervento chirurgico in anestesia generale e intubazione (vedi
tradotto dal tedesco allegato e datato 12-12-2003
certificato del primario della clinica di neurochirurgia dott. ….), mentre vs
dopo aver lasciato la clinica il 5-12-2003 gli è stato consigliato di tornare per
esame dopo 6 settimane. Successivamente l'attore ha continuato a farlo
essere monitorati dal punto di vista medico e sottoposti a obbligo continuo
fisioterapia, come indicativamente in data 13-12-2003, 18-12-2003, 13-1-2004, 17-2-
2004, 19-2-2004, 24-3-2004 e 19-4-2004, avendo però subito danni permanenti
riduzione delle sue capacità fisiche (vedi traduzione dall'allegato a
Certificato medico tedesco e datato 30-7-2004 del medico specialista
patologo UB) ed essere costretto a ricevere costantemente preparativi
calcio, vitamina D e sifosfonati a scopo profilattico e preventivo
future fratture osteoporotiche. L'incidente di cui sopra e le sue conseguenze
come sopra precisato, le lesioni fisiche subite dall'attore sono dovute a
Colpa esclusiva, da un lato, del 1° convenuto, in qualità di titolare e
direttore operativo dell'azienda di sport acquatici da cui l'ha affittata
motoscafo l'attore, da un lato, dell'operatore da lui aggiunto e
assistente, cioè i membri dell'equipaggio, che in un dato momento
hanno agito per servire interessi professionali e finanziari
del 1° convenuto – aggiuntivo e soggetto a controllo, in generale
istruzioni e relativi ordini. Più precisamente, l'incidente contestato e la
corrispondenti lesioni fisiche sopra descritte
attore sono dovuti alla condotta negligente del primo convenuto che, a)
in violazione dell'articolo 7 comma 6 del n. 3131/1-3-1999 della sua decisione
del Ministro della Navigazione concernente l'Approvazione del Regolamento Generale Portuale con n. 20
"Motoscafi (alte velocità) e altri veicoli marini da diporto", che
pubblicato nel n. 444.26-4-1999 Gazzetta Ufficiale (edizione B), non si è occupata della
corretta manutenzione dell'attrezzatura e dei componenti del paracadute che
il malato era legato, con conseguenti cinghie con cui era legato
ultimo e che lo collegava tramite due collegamenti con il paracadute a
sono vecchi e logori, fatto che ne ha causato il taglio
e la caduta della vittima in mare, b) utilizzato come equipaggio e soprattutto come
operatore e come suo assistente persone che non avevano una licenza di competenza
operatore in violazione degli articoli 5 comma d e 7 comma 14 del suddetto regolamento.
Per questo motivo, nelle indagini preliminari, sia lui stesso in qualità di imputato,
e suo figlio, sotto processo come testimone, cercarono di convincere
che l'armatore della barca era lui stesso il 10° imputato, proprio perché lo era
solo degli interessati, titolari della relativa patente e c) n
ha fornito una scialuppa di salvataggio speciale con attrezzature per salvare il querelante
soddisfa i criteri dell'articolo 23 § 1 del suddetto regolamento, ma il contrario
una piccola barca. Con il suddetto comportamento negligente e soprattutto
tali omissioni hanno creato una certa situazione pericolosa nei suoi confronti
querelante, che aveva l'obbligo di impedire prendendo ogni
misura indicata dalle circostanze per tutelare quest'ultimo dalla
causandogli alcun danno, ma non lo fece. Non indicativo
della negligenza del primo imputato è anche il fatto che dopo l'incidente
non si è nemmeno preso la briga di avvisare, come avrebbe dovuto, la Capitaneria di Porto di Rodi, il che
venne informato dei fatti tramite una telefonata anonima (vedi lei con riferimento n.
2212/94/03/9-9-2003 presentazione del fascicolo del caso K.L. Rodi). Ulteriore,
responsabile in solido con il primo convenuto per il suo verificarsi
dell'incidente sono anche, da lui aggiunti, l'operatore della barca e
assistente-auditor, che pur trovandosi in pessime condizioni
era l'attrezzatura e in particolare le cinghie che collegavano l'attore
i paracadute che però erano vecchi e usurati, credendoci
affinché non si verificasse alcun incidente, gli fu permesso di noleggiare la barca, con
conseguente all'incidente in questione. In conclusione, in esclusiva
responsabile dell'incidente e delle lesioni fisiche subite dall'attore
10° imputato, sia come responsabile autonomo che come motivo responsabile
Inoltre, così come l'equipaggio della nave da lui aggiunto, che
tuttavia, in questo caso non è stato citato in giudizio. Al contrario, il ricorrente non ne ha
colpevolezza nel verificarsi dell'incidente, poiché non è stato dimostrato che egli
deviato dalle istruzioni indicategli, mentre la pretesa del 1°
convenuto che l'attore, in uno stato di eccitazione e di gioia, stava giocando
con il corpo e ha lasciato le mani in aria, da un lato non è stato dimostrato,
d'altra parte, ammesso veramente, non è in connessione causale con esso
verificarsi dell'incidente, come ha testimoniato lo stesso primo testimone
imputato tra il pubblico quando gli viene chiesto in merito, "se qualcuno lascia andare le sue mani
non significa automaticamente che cadrà dal paracadute perché è legato."
A seguito di quanto sopra. la relativa eccezione di legge, ai sensi dell'articolo 300 del codice civile
Il primo imputato per concorso di colpa dell'attore dovrebbe
respinta in quanto sostanzialmente infondata. Conseguenza dell'incidente e indipendentemente da ciò
delle sue lesioni fisiche, l'attore ha subito i seguenti danni materiali: a) per la
il suo trasferimento il 28-8-2003 da Rodi a Monaco con un volo speciale, in uno speciale
barella barella e accompagnato da un medico accompagnatore, pagato a
“………….. ……………. ………”, al 22-8-2003, l'importo
di € 5.871,14 (vedi traduzione di, allegata in tedesco, al n.
01382/2003 offerta della suddetta associazione e quella tradotta da,
allegato in tedesco e datato 22-8-2003, ordine di rimessa), b)
dall'annullare le sue ferie per il restante periodo di sei
(6) giorni e considerato che il proprio pacchetto vacanza gli è costato 1.224
€, senza essere provato da alcuna altra prova che lui stesso
ha pagato anche le ferie della moglie (vedi traduzione
dall'allegato in tedesco e datato 25-3-2003 il suo documento
agenzia di viaggi... …….), ha subito una perdita di importo (1224/15=81,6 x 6
giorni) = € 489,60. c) A causa del suo soggiorno per quattordici giorni successivi
la fine del suo pacchetto vacanza a Rodi, precisamente dal 14-8-2003 al
e il 28-8-2003 fu costretto a spendere giornalmente per la sua manutenzione
sua moglie che rimase con lui e si prese cura di lui, una cifra, che al giudizio
del tribunale ammontano a 20 euro giornalieri e soprattutto per il periodo
di 14 giorni in (14 x 20 =) 280 €, importo che corrisponde sostanzialmente a
servizi che, tra l'altro, gli verrebbero offerti da una collaboratrice domestica o da un'infermiera e il
che ha diritto di richiedere, nonché il fatto che detti servizi
offerto dalla moglie non può avvantaggiare il debitore
convenuto e di evitare il pagamento da parte dello stesso del relativo risarcimento
attore, che è causalmente correlato all'incidente controverso (vedi EfAth
7007/2003 Legge greca 2004.833) ed) a causa della sua partecipazione alle spese di ricovero ospedaliero
nella clinica "…… ………. ……… ……”, versato il 9-12-2003 il
importo di € 126 (vedi documento del 9-12-2003 tradotto da, allegato a
tedesco, documento con la richiesta di intervento, paziente della clinica sopra indicata) e
in totale ha subito una perdita positiva di (5.871,14 + 489,60 + 280 + 126 =) 6.766,74
€, importo che il primo convenuto è tenuto a pagargli, come
unico responsabile dell'incidente. Va notato che il richiedente
dalla parte attrice la somma di euro 88 dovuta alle telefonate gestite dall'art
dovrebbe farlo sua moglie a Rodi durante il suo ricovero qui
respinta in quanto sostanzialmente infondata, non essendo stata dimostrata l'esistenza del danno in questione
è causalmente correlato al verificarsi dell’incidente. Ma a parte
un compenso materiale, dovrebbe essere assegnato al querelante, soddisfazione monetaria
per il risarcimento del danno morale subito dall'incidente giuridico e
la sofferenza fisica e mentale che seguì al suo verificarsi, che
dovrà essere determinato nella misura di quindicimila (15.000) euro, importo i
che la Corte ritiene ragionevole ed equo, soppesando le circostanze di seguito
da cui è avvenuto l’incidente giuridico, gli insegnamenti dell’esperienza comune
e logica, il grado di colpevolezza del primo imputato, la tipologia e il
gravità del danno subito dall'attore, il tempo necessario per la
riabilitazione delle sue ferite e la situazione sociale ed economica di
litiganti. Va inoltre osservato che la Corte non lo ha fatto
ritenuto opportuno effettuare una visita medica sul ricorrente,
rigetto della relativa istanza del 1° imputato che l'ha richiesta
accertare se il ricorrente soffrisse anche di altre malattie o lesioni
prima dell'incidente, da un lato a causa di eventuali disturbi precedenti
dell'attore sono chiaramente distinti in tutto quanto sopra esposto e
ha fornito certificati medici relativi alle lesioni subite in conseguenza di ciò
incidente, caratterizzato come "diagnosi secondarie", per cui no
ogni ambiguità è lasciata alla Corte sul fatto che ciò avvenga
le diagnosi menzionate nella presente decisione riguardavano esclusivamente e
solo l'incidente giuridico, d'altronde perché qualsiasi predisposizione della vittima, no
non gioca alcun ruolo critico nel percorso di causalità tra
incidente e danni consequenziali, secondo quanto dichiarato all'inizio dello stesso
presente. Ai sensi di quanto sopra, la causa deve essere proposta, nella parte che
è diretto contro il 1° convenuto da accogliere parzialmente come fondato e contro
sostanza e obbligare il primo convenuto, da un lato in quanto responsabile
dall'altro, l'impresa di sport nautici presso la quale il ricorrente ha noleggiato la barca
e come avete aggiunto i due membri dell'equipaggio della nave sulla quale si è verificata la controversia
sinistro, a pagare all'attore l'importo complessivo di (5.871,14 + 489,60 +
280 + 126 + 15.000) = € 21.766,74, con interessi legali dalla notificazione della causa.
Per quanto riguarda la richiesta di dichiarare temporaneamente esecutiva la presente decisione, l'art
La Corte ritiene che sussistano ragioni eccezionali che impongono l'art
temporanea esecutività e che il ritardo dell'esecuzione sia possibile
provoca un danno significativo al ricorrente, quindi la relativa richiesta deve
essere parzialmente accettati, come definito nell'ordinanza. Tuttavia, la corte non lo ha fatto
ritiene necessario imporre una minaccia di detenzione personale contro il 1°
convenuto, come mezzo per eseguire la decisione, come deve
recitato solo in deroga alla regola dell'inviolabilità del personale
libertà, mentre non è stato dimostrato da specifici elementi del fascicolo che
è insolvente nel pagare la somma assegnata (vedi
EfAth 6182/2003, HellDni 2004.859, EfThes 360/2003, HellDni 2004.535). Ulteriore,
poiché durante il procedimento tra il pubblico è sorto, secondo
quanto sopra esposto, fatto qualificabile come reato
perseguibile d'ufficio e più specificatamente quella dell'articolo 224 § 2
KPD, falsa testimonianza presumibilmente commessa da K.K., testimone del 1°
convenuto, durante la sua precedente dichiarazione giurata il 9-8-
2003, davanti all'ufficiale inquirente competente, attestando che il 1°
convenuto – suo padre era l'operatore della nave su cui si trovava il
incidente, mentre la realtà, come lui stesso ha testimoniato nella sua testimonianza precedente
della Corte, riportato nel verbale della presente, è questo
l'operatore era un'altra persona chiamata, secondo lui, N. M., doveva, secondo
applicazione dell'articolo 38 del CPC, da ordinarsi, a cura del suo Segretario
di questa Corte, la trasmissione alla Procura Penale di Rodi
copia ufficiale di entrambe le predette dichiarazioni pre-investigative dell'interessato
testimone, nonché il verbale della riunione di questa corte,
al fine di accertare se abbia commesso o meno il predetto reato
atto, che è perseguibile d'ufficio. Infine, le spese processuali del 2°
il convenuto deve essere imposto nei confronti dell'attore (n. 176 cc), mentre
gli deve essere attribuita una parte delle spese del ricorrente
del 1° imputato (n. 178 cc), come precisato in particolare nel decreto
della decisione.

PER QUESTE RAGIONI

GIUDICI contro l'opposizione delle parti.

RESPINGE il ricorso contro il 2° convenuto
compagnia assicurativa.

CONDANNA le spese processuali del 2° convenuto, a carico del ricorrente, il
che fissa nella somma di quattrocento (400) euro.

Il ricorso è parzialmente accolto, in quanto diretto contro il 1°
imputato.

ORDINA al primo convenuto di pagare all'attore l'importo totale di
ventunomilasettecentosessantasei euro e settantaquattro centesimi
(21.766,74), con interessi legali dal giorno successivo alla notificazione dell'atto e fino al
pagamento completo.

DICHIARA la decisione temporaneamente esecutiva per l'importo di diecimila
(10.000) euro.

ORDINA al Cancelliere di questa Corte di trasmettere, tramite
fascicolo del caso, al Procuratore Penale di Rodi copie ufficiali: a)
del verbale dell'interrogatorio giurato del testimone di K. K., datato 8.9.2003,
davanti all'ufficiale inquirente competente eb) quelli identici a
presente verbale della riunione di questa corte, al fine di
ha indagato se KK abbia commesso o meno il reato di falsa testimonianza.

CONDANNA il primo convenuto a pagare una parte delle spese processuali
ricorrente, che fissa nella somma di ottocento (800) euro.

GIUDICATO e deciso a Rodi il 12-6-2007.

PUBBLICATO davanti al suo pubblico, in una riunione pubblica straordinaria a
Rhodes, senza la presenza delle parti e dei loro avvocati,
il 22-06-2007.
IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO

Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)

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