156/2008 Gazzetta Ufficiale del DOD (542495)
(LEGGE SULLA PUBBLICAZIONE)
Appello. Regola pratica una tantum. Il divieto di secondo ricorso da parte dell'art
stessa parte contraria a tale decisione si applica anche nel caso in cui la prima
respinto in quanto inaccettabile.
Numero di decisione
156/2008
LA CORTE D'APPELLO DEL DODECANESE
Composto dai giudici, Evripides Lagoudianakis, presidente dei ricorrenti,
Emmanuel Vasilakis, Eleni Fragakis [relatore], ricorrenti e il segretario
Ekaterini Diakokoliou.
Si è seduto pubblicamente in udienza a Rodi il 14.3.2008 per giudicare
il seguente caso tra:
[A] Della ricorrente: M. vedova M. S., residente a Rodi, rappresentata dall'avv
dell'avvocato di Savva Papageorgiou [con n. 1312/2008
cambiale per riscossione spese legali D.S. Rodi].
I ricorrenti: 1) P. K., residente a Kremastis Rodi, che non lo fa
rappresentato per delega, 2) Compagnia assicurativa anonima
con sede ad Atene con il nome “I. AE" legalmente rappresentato, h
che era rappresentato dall'avvocato di Stergos-Christos
Paraskeva, 3) A. M., residente a Rodi, e 4) Una compagnia generale anonima
di assicurazione con sede ad Atene sotto il nome di "E. SA" legalmente
rappresentato, comparso tramite il proprio avvocato
Ioannis Karamihalis.
[B] I ricorrenti: 1) A.M., residente a Rodi, e 2) Società anonima
di assicurazioni generali con sede ad Atene, sotto il nome di "E. SA" legalmente
rappresentato, comparso tramite il proprio avvocato
Ioannis Karamihalis.
Della ricorrente: M. vedova M. S., residente a Rodi, rappresentata dall'avv
procuratore dell'avvocato Savva Papageorgiou [con n. 1312/2008 cambiale
riscossione anticipata delle spese legali B.D. Rodi].
L'attore-ricorrente-convenuto (insieme ad altri non parti) ha proposto
Tribunale monocratico di primo grado di Rodi contro gli imputati (ricorrenti-ricorrenti) on
dal 27.6.2000 e con n. esp. N. 197/4.7.2000 la sua causa. La Corte
che con la sentenza definitiva 188/2001, ha parzialmente accolto la causa,
opposizione dei partiti. Contro questa decisione finale sono stati presi dei provvedimenti
tribunale che lo ha emesso, qui indirizzato: [A] Dal ricorrente n
dal 17.4.2006 e con n. esp. 131/5.5.2006 il suo ricorso legale, copia
di cui è stato depositato presso la segreteria del presente al n. esp. gatto.
186/8.5.2006, per la discussione di quella a sua volta giuridicamente scritta
nel relativo panel è stato fissato un processo rinviato, quello citato
all'inizio del presente. E [B] Dal 3° e 4° imputato o da
12.4.2007 e con n. esp. 145/13.4.2007 il loro ricorso legale, copia
di cui è stato depositato presso la segreteria della presente con il n. esp. cat.164/
17.4.2007. Per la discussione di quello che a sua volta è stato legalmente scritto
pannello di pertinenza, quello di cui all'inizio è stato dichiarato ammissibile
presente.
Durante la discussione in udienza, durante la quale il caso è stato legalmente pronunciato
a loro volta dal consiglio competente, i loro avvocati
parti, hanno sviluppato oralmente le loro rivendicazioni e vi hanno fatto riferimento
proposte scritte presentate.
STUDIARE IL CASO
CONSIDERATO SECONDO LA LEGGE
I. Gli imputati con n. esp. (a) 131/2006 (n. Corte d'Appello
186/2006) e (b) 145/2006 (Corte d'Appello n. 164/2007) che impongono
avverso la decisione 188/2001 del Tribunale Unico di Primo Grado di Rodi emessa
durante la procedura speciale di controversie per danni da un'auto, ecc. e
contrariamente all'obiezione delle parti, sono soggetti alla stessa procedura e preoccupazione
sinistri derivanti dallo stesso incidente stradale previsto dal contratto
di assicurazione contro in parte le stesse persone, deve ai sensi dell'articolo 246 del codice civile
essere uniti e co-processati a causa della loro evidente connessione, poiché con lui
in questo modo, a discrezione della Corte, il suo svolgimento è agevolato
processo, si evita l'emissione di decisioni contraddittorie e si riduce il processo
spese.
Secondo la disposizione dell'articolo 514 del codice civile, è vietato l'esercizio di una seconda
ricorso della stessa parte contro tale decisione, anche se accolta
per altri motivi o diretto contro un altro capitolo. Inoltre, dall'accordo
L'articolo 532 dello stesso Codice prevede che se qualcuno dei
condizioni di ammissibilità del ricorso, soprattutto se il ricorso non è stato proposto
a tempo debito e in conformità con le condizioni legali, allora il tribunale il
respinge, in quanto inaccettabile e d'ufficio. Scopo del primo dei più
disposizioni di cui sopra è quello di evitare la frammentazione del processo e ritardi
del giudizio definitivo sulla controversia in danno della parte vincitrice.
Condizioni per l'applicazione della disposizione dell'articolo 514 del codice civile sono da a) a
si tratta di un secondo ricorso, b) essendo interessato il secondo ricorso
stessa decisione, che è stata interessata dal primo ricorso ec) di essere circa
appello, proposto contro quella parte, come convenuto contro chi
è stato presentato il primo ricorso. Il divieto di esercizio di un secondo ricorso da parte dello stesso
parte contro questa decisione è valida, a discrezione della Corte, e
nel caso in cui la prima fosse stata respinta in quanto inammissibile, sin dalla sua ammissione
parere contrario non solo contraddice il chiaro tenore letterale dell’art. 514 c.c.,
ma anche nell'ulteriore scopo di ciò, poiché – in caso contrario – lo sarebbe
come necessaria conseguenza l'inaccettabile rallentamento dell'insorgenza delle persone a carico
dalla definitività degli esiti della cosa giudicata e dall'esecutività
(KPolD 321, 904 § 2 sezione a`), se la parte sconfitta in primo grado aveva il potere
diritto di esercitare ripetutamente e in modo inammissibile il ricorso (vedi S.
Samuel, L'appello ed.E. par.161 ss., Klamari, La regola di una volta sola
sull'esercizio dei rimedi giuridici 1981 pagg. 119 e ss. e 185 ss., OLAP 1138/1974 NoB
23.640, Decreto Legislativo 8436/1998 Grecia 40.411, Decreto Legislativo 172/1980 NoB 30.240, Decreto Legislativo
1015/1980 D.Lgs. 28.1533, D.Lgs. 3044/1983 D.Lgs. 34.727, D.Lgs. 5240/1985 D.Lgs. 17.358,
EfAth 2075/1986 ElDni 27.835 e EfAth 2185/1989 EllDni 31.882 Ef Pir.
570/1996 ElDni 38.681, Gazzetta Ufficiale 1315/1997 NoB 1998.661).
Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge quanto segue:
(1) Il n. 16/2005 decisione di questa Corte respinta in quanto irricevibile
il con n. 421/2001 ricorso nei confronti della ricorrente-ricorrente M. vedova M. S., per
la ragione per cui la decisione impugnata 188/2001 del Tribunale Unico di Primo Grado di Rodi
(rilasciato nell'ambito della procedura speciale per danni da autovettura e da
il suo contratto di assicurazione) emessa nella causa 197/2000 re
risarcimento da un incidente stradale, era parzialmente definitivo
sopra il ricorrente-ricorrente M. S. (perché esisteva un fondo di raccolta per le perdite
di reddito per il quale il ricorrente ha sospeso l'andamento del giudizio fino al
consegna di una copia della causa al D.O.Y. competente) e non era soggetto a
ricorso né contro le sue disposizioni finali. Per estensione, per lo stesso motivo
la citata decisione 16/2005 ha dichiarato inammissibile il co-contenzioso con
NO. 401/2001 ricorso e motivi aggiunti 191/2002, 417/2001 e
423/2001 ricorsi dei ricorrenti-convenuti nella parte avversa
del convenuto-attore M. S.. Quindi quest'ultimo in qualità di ricorrente con il
dal 24-7-2005 (ex. n. cat. 313/2005) la sua citazione ha riportato in discussione il
di cui sopra, dichiarando di rinunciare al ricorso 421/2001
del suo ricorso e del suo ricorso 197/2000 (per quanto riguarda l'importo di Dr. 1.350.000
per perdita di reddito di dodici mesi) e questa Corte con la n.
55/2006, ha respinto la citazione in quanto irricevibile in quanto,
poiché tali ricorsi sono stati dichiarati irricevibili con decisione 16/2005
di questa Corte, il contenzioso pendente instauratosi con l'art
esercitarli ed inoltre che a) non è possibile rinunciare al ricorso quale
è già stato respinto con una decisione precedente e b) non vi erano contenziosi pendenti
poter rinunciare all'atto.
Già il ricorrente M. S. e prima di lui il primo dei suddetti co-conti
Corte d'Appello cita ancora la rinuncia al ricorso
del suo ricorso 421/2001 e del suo ricorso 197/2000 (per quanto riguarda il fondo da
1.350.000 dirham per la perdita di reddito di dodici mesi), richiede nuovamente la
scomparsa della citata decisione 188/2001 del Primo Tribunale a Membro Unico di Rodi c
la parte che la riguarda. La scomparsa della stessa decisione nella parte che
preoccupa il M.S. in merito ai provvedimenti ad esso dannosi, chiedono con l'
sopra secondo dei ricorsi di co-contenzioso in qualità di ricorrenti di
convenuti, A. M. e la Compagnia di Assicurazioni con il nome "E." affermando
contestualmente si dimettono dal n. della deposizione 401/2001 precedente v
della stessa decisione di appello. Quanto sopra contro di lei con il n. 188/2001 ricorsi
secondo la loro ordinanza riguardante i nuovi Stati membri di cui sopra
i ricorsi sono tuttavia inammissibili perché a) costituiscono un secondo ricorso con il quale
a) sia interessata la stessa decisione impugnata dalle stesse parti
con i primi con n. 421/2001 e 401/2001 impugnano gli stessi
i loro avversari eb) perché sul primo, identico nel contenuto e
parti, come già accennato, hanno presentato ricorso, è stata emessa la decisione 16/2005
di questa Corte dalla quale sono state respinte perché irricevibili e non
significa rinuncia ai ricorsi sui quali è stata emessa una decisione
Corte di quello. Le spese processuali per il presente grado di giurisdizione di
mentre gli imputati in primo grado di appello dovranno essere imposti nei confronti del ricorrente
M. S., mentre le spese processuali di quest'ultimo in quanto convenuto dovranno essere
essere inflitta ai ricorrenti nel secondo dei ricorsi congiunti
come specificatamente definito nell'ordinanza (artt. 176 e 183 cc).
PER QUESTE RAGIONI
• fa causa congiuntamente con il n. esp. (a) 131/2006 e (b) 145/2006 contrari
188/2001 della decisione del Tribunale Unico di Primo Grado di Rodi avverso l'
partiti.
• Li respinge come inaccettabili.
•Impone contro i ricorrenti ciascuno dei coimputati
impugna le spese processuali sostenute dai ricorrenti del presente grado di giurisdizione,
che determina per ciascun ricorso in quattrocento (400) euro.
• È stato giudicato, deciso a Rodi il 2.6.2008 in una conferenza segreta ed
pubblicato in udienza a Rodi il 4.7.2008 in pubblico straordinario
incontro, in assenza delle parti e dei loro procuratori, con
presenta il segretario.
Il Presidente Il Segretario
E.F.
Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)