Le mie decisioni Pubblicate sul sito "LEGGE" 118/2014 Corte d'Appello del Dodecaneso

118/2014 DOOD (633364)

(1° PUBBLICAZIONE LEGGE)
Incidente d'auto. Con sentenza definitiva l'imputato è stato ritenuto unicamente colpevole
incidente stradale e l'attore è in colpa contro 20% per l'entità dei danni perché
non indossava il casco. Il ricorrente è diventato permanentemente disabile e incapace di lavorare.
La sua richiesta di lucro cessante e ulteriori danni dopo il 2007 è stata respinta in quanto prematura
praticato. Nessuna azione è stata intentata contro questi fondi entro sei mesi. Proroga dei termini di prescrizione.
Condizioni. Limitazione. Inizio. La conoscenza del danno per decorrenza della prescrizione comporta h
conoscenza delle conseguenze dannose del fatto, ma non dell'entità del danno o dell'ammontare
di risarcimento. Il fatto che il malato non sia ancora in grado di determinare la dimensione esatta
del danno, non impedisce la decorrenza dei termini di prescrizione. Nuovo termine di prescrizione indipendente se
conseguenze pregiudizievoli, che erano in precedenza, sono state successivamente nate o percepite
imprevedibile e inaspettato. Si è ritenuto che l'attore dal momento che l'incidente si è verificato e dovuto
della gravità del suo danno ha informato i creditori di pagarlo
del risarcimento per il risarcimento del danno e le conseguenze e l'entità del danno,
presente e futuro. Non si eccepisce che essa derivi dal pregiudizio della controparte
una conseguenza che era fin dall'inizio imprevedibile, anzi, sostiene che sia venuta da lui
infortunio di e fino alla discussione dell'azione in permanente e invalidità permanente, tasso
75%, non sono previsti ulteriori miglioramenti. In altre parole, afferma di essere consapevole delle sue conseguenze
della ferita e l'entità del suo danno dopo aver lasciato l'ospedale. Le affermazioni
quali miglioramento della nutrizione, visite mediche, spese di viaggio, acquisto di medicinali,
fisioterapia, assistenza da parte di una collaboratrice domestica e perdita di reddito erano prevedibili,
previsto, secondo le regole comuni e il corso abituale delle cose e conosciuto
all'attore dal verificarsi dell'incidente e non sono dovuti a un incidente successivo
inaspettato, secondo i dati medici, sviluppo sfavorevole delle sue lesioni fisiche di cui sopra
e in un imprevisto peggioramento delle sue condizioni di salute. L'eccezione di limitazione è accolta.
Ricorsi avverso la sentenza 31/2010 del Tribunale Unipersonale di Primo Grado di Rodi (Sede Transitoria
Scarpanto). Respinge la causa.

Numero di decisione

118/2014

LA CORTE D'APPELLO DEL DODECANESE

Composto dai giudici Savva Kyriakidis, presidente dei ricorsi, Glykeria Mourikis, Theoni
Bouris [relatore] e il segretario Stamatia Zanetoulis.

Si è seduto in pubblico nel suo pubblico il 6 dicembre 2013, per provare quanto segue
caso:

I ricorrenti: 1) …., residente a … Karpathos e 2) Compagnia di assicurazioni anonima con
nome "…….", con sede in Atene e legalmente rappresentato, di cui il 1°
rappresentato dall'avvocato Michael Ioannidis e il 2° da
procuratore legale di Ioannis Karamihalis (lettera n. 11482 e 11629/2013 D.S.R.).

Il convenuto: …, residente in Egitto, rappresentato dal suo avvocato
Ioannis Giallousis e che ha revocato la dichiarazione del 3-12-2013 dell'articolo 242 comma 2
K.Pol.D. (lettera n. 11448/2013 D.S.R.).

L'attrice (convenuta) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale unipersonale di primo grado di Rodi (sede transitoria
Karpathou) contro gli imputati (ricorrenti) dal 4.3.2010 e con n. esp. gatto.
causa 14/4.3.2010. Quella corte con il n. 31/2010 ha ricevuto una sentenza definitiva
in parte l'azione, l'opposizione delle parti. Contro questa decisione finale è stato proposto da
gli imputati o dal 28.2.2011 con n. esp. n. 42/1.3.2011 il loro ricorso, copia dello stesso
che è stato depositato in Segreteria di seguito al n. esp. cat.55/1.3.2011. Per la discussione
13-1-2012 è stato fissato il processo, e dopo rinvii quello citato all'inizio
del presente ed è stata a sua volta legalmente scritta sulla relativa targa.

Durante la discussione in udienza durante la quale il caso è stato legalmente deciso in ordine
dalla relativa tabella, si sono sviluppate anche oralmente i legali delle parti
loro allegazioni e richiamate nelle istanze scritte da loro depositate.

STUDIARE IL CASO

PENSATO SECONDO LA LEGGE

La causa in esame dal 28.2.2011 (con verbale di deposizione n. 42/1.3.2011 e corte d'appello n.
55/1.3.2011) ricorso degli imputati sconfitti avverso la sentenza n. 31/2010 del
Tribunale unipersonale di primo grado di Rodi, emesso durante la procedura speciale di risoluzione delle controversie
per danni cagionati da autoveicolo ex art. 681 bis cc, opposizione delle parti, con cui era
accolto parzialmente il ricorso del 4.3.2010 con rapporto n. 14/4.3.2010
ricorso, con il quale chiedeva un risarcimento per il ripristino per un tempo successivo (dal
10.6.2007 fino al 4.3.2010), per il suo danno positivo e cumulativo dovuto alla lesione che
subito l'11.8.2000, durante l'infortunio descritto nella querela, da cui è divenuto
permanentemente invalido e inabile al lavoro. Avverso la suddetta decisione proponevano la presente causa
i convenuti impugnano e lamentano l'erronea interpretazione e
applicazione della legge ed errata valutazione delle prove, e ne chiedono la scomparsa
ha chiesto il rigetto del ricorso. Non risulta dai documenti forniti
notificazione della pretesa ai ricorrenti, da cui dovrebbe partire l'originale
termine per la presentazione del ricorso (30 giorni) né sono trascorsi tre anni dall'emissione
della stessa decisione (20.12.2010) fino al momento del deposito del ricorso (1.3.2011). Perciò,
ne consegue che il ricorso, che è stato legittimamente proposto, ai sensi degli artt. 495 e ss.,
511 e seguenti del Codice Civile, è altresì dovuto, ai sensi dell'articolo 518 commi 1 – 2 del Codice Civile, quanto
esercitato prima di ogni prestazione. Pertanto, deve essere formalmente accettato e ricercato
inoltre sotto il profilo sostanziale della ricevibilità e fondatezza delle sue ragioni (artt. 532
e 533 comma 1 cp), secondo la stessa procedura speciale, con la quale l'
decisione impugnata.

Dal combinato disposto degli articoli 247, 251, 298, 914 e 937 del codice civile risulta che, in
caso di illecito, dopo il verificarsi dell'evento dannoso, sorge a suo favore
parte lesa chiede il risarcimento di tutti i danni, positivi e cumulativi presenti o futuri,
se è prevedibile nel corso ordinario delle cose e per quanto riguarda il suo perseguimento giudiziario
possibile, e il termine di prescrizione per questa richiesta è di cinque anni e inizia a decorrere per tutti i danni
in modo uniforme, dal momento che il danneggiato è venuto a conoscenza delle prime conseguenze dannose e
risarcitoria (AP 1907/2007 LEGGE PUBBLICA). Conoscenza del danno per avviarlo
limitazione significa la conoscenza delle conseguenze dannose dell'atto, ma non la portata
del danno o dell'importo del risarcimento. Pertanto, il termine di prescrizione di cinque anni è in esecuzione
e copre tutti i danni parziali del sofferente, cioè quelli che si sono verificati o
è probabile che si verifichino, ad eccezione di quelli il cui verificarsi non è normalmente prevedibile
corso delle cose. Pertanto, il fatto che il malato non può ancora determinare
solo l'entità del danno, non impedisce l'inizio della prescrizione. Questo vale solo per
quelle conseguenze dannose, che possono essere previste nella comprensione delle transazioni
- il momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del danno in genere - quale possibile conseguenza dell'atto illecito.
Se, tuttavia, successivamente sono nate o percepite conseguenze dannose, quale
erano in precedenza imprevedibili e imprevisti, inizia la domanda di restituzione
di questi, un nuovo autonomo termine di prescrizione, dopo che il sofferente ne è venuto a conoscenza e della causalità
della loro rilevanza extracontrattuale (AP 940/2001 Dni 42.940). Inoltre, nel suo senso
articolo 261 sez. a' del codice civile, che dispone che la prescrizione si interrompe con l'inizio della causa, in
combinato con l'articolo 221 comma 1 del codice civile, in caso di azione solo parziale
dell'indennizzo, la sua esecuzione interrompe la prescrizione solo per quella parte, rispetto alla quale
di conseguenza si crea una causa pendente (OlAP 23/1994 Dni 36.577). Pertanto, se esercitato
azione risarcitoria per il recupero di parte dei danni cagionati dall'art
illecito, come è specificato nell'azione, solo questi danni hanno origine in sede giudiziaria
sentenza e solo nei loro confronti la prescrizione della pretesa è interrotta. Se dopo
viene proposto un altro ricorso principale, per il pagamento di un ulteriore importo risarcitorio, peraltro motivato
che si poteva prevedere fin dall'inizio, l'azione interruttiva non si applica a tale pretesa
della prima domanda, perché il risarcimento aggiuntivo richiesto nella seconda domanda è diverso
pretendere un'altra parte del danno della vittima, diversa da quella che era stata riconosciuta in giudizio con
il primo trattamento. Quindi, se dal momento della conoscenza da parte del sofferente delle conseguenze dannose
del fatto illecito sono trascorsi cinque anni, la domanda di risarcimento originatasi in una crisi con l'
seconda causa, è venuta meno per prescrizione (OlAP 40/1996 Dni 37.1534, AP 64/2011 Dni
2011/1356, AP 52/2002 Dni 43/761, AP 1239/2000 Dni 43/95). Solo se le sue conseguenze
illecito non può essere calcolato quando è stato determinato l'importo dell'originale
risarcimento, decorrono i termini di prescrizione della pretesa fatta valere con la seconda causa
dal momento che il beneficiario della stessa è venuto a conoscenza delle nuove conseguenze dannose dell'illecito e
il nesso di causalità tra loro e lei (AP 1365/2010 LEGGE pubblica, EA 5390/2009 LEGGE pubblica
LEGGE). Inoltre, secondo il disposto dell'art. 268 sez. a`AK, in cui "ciascuno
un reclamo, confermato da una decisione definitiva o da un atto pubblico esecutivo, è prescritto
dopo vent'anni e anche se il credito stesso era soggetto a un termine di prescrizione più breve o
in caso di conferma con decisione definitiva dell'esistenza di una richiesta di risarcimento del danno positivo,
si verifica la soddisfazione pecuniaria per danno morale e danno collaterale da illecito
in linea di principio, estendendo a venti anni il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 937 comma 1 bis del codice civile,
a partire dalla finalità e nell'ambito dell'intera domanda risarcitoria, di
risalendo ad un momento successivo a quello per il quale è stato riconosciuto il risarcimento. E questo,
perché anche questa parte della domanda, sebbene non sia contenuta alcuna specifica disposizione identificativa
decisione, si considera confermata (indirettamente) in questo caso con l'interveniente
giudizio giudiziale – che è necessario – per la sussistenza del suo diritto al risarcimento
sofferente generalmente per qualsiasi danno derivante dal fatto illecito. Ma l'estensione del suo tempo
la prescrizione, ai sensi dell'articolo 268 del codice civile, presuppone necessariamente l'esistenza di una pretesa,
che non ha ceduto alla prescrizione applicabile fino alla definitività, posto che l'
l'aggiudicazione definitiva del credito contestato al momento non comporta la ripresa del reclamo e secondo
parte non esercitata e ora ammortizzata, per prescrizione, che abbiamo corso senza
interruzione ai sensi dell'articolo 261 del codice civile (G.U. 24/2003 Dni 44.1262, G.U. 38/1996 Dni 38.41,
935/2010, AP 2/2010 EA 138/2010 reg. LEGGE). Inoltre, il rigetto del ricorso per il motivo
che sia stato esercitato prematuramente, è una ragione non essenziale, nel senso di AK 263. Contro
conseguentemente, la prescrizione che è stata interrotta dall'inizio di tale azione, è considerata ai sensi dell'articolo 263
AK come se non fosse stato interrotto, a meno che il beneficiario non proponga nuovamente l'azione entro sei mesi, nel qual caso
la prescrizione si considera interrotta dalla precedente azione (AP 377/2009 Reg.
2010/388). Infine, ai sensi dell'art
come modificato dall'articolo 7 della legge 3557/2007, la richiesta della vittima da un'auto
sinistro nei confronti dell'assicuratore si prescrive in due anni dalla sua data
sinistro, salvo disposizioni scritte di sospensione ed interruzione
prescrizione. La disposizione di cui sopra, che regola specificamente la pretesa della vittima nei suoi confronti
assicuratore, prevale la disposizione generale dell'articolo 937 del codice civile, e la prescrizione di due anni copre
caso di danno prevedibile per la vittima e non si applica ad esso
danno imprevedibile, che può verificarsi in caso di deterioramento della salute non prevedibile dal punto di vista medico
dati. E per questo termine di prescrizione biennale si applicano le disposizioni di cui sopra per l'interruzione,
sospensione e proroga della prescrizione (AP 21/2012 n.B. 2012/531, AP 1907/2007 reg.
LEGGE).

Dall'atto di notorietà del testimone contenuto negli stessi atti del ricorrente
verbale di una seduta pubblica del tribunale di primo grado, da parte di tutti nessuno escluso
documenti su cui le parti si basano e producono per fungere da autonomi
mezzi probatori o per l'inferenza di presunzioni giudiziali, nonché dai suoi insegnamenti
di comune esperienza (art. 336 co. 4 c.c.), si sono verificati:
incidente avvenuto a Karpathos, il giorno 11.8.2000 intorno alle ore 10:00, all'altezza del 2° chilometro di
strada di campagna ……. – Aeroporto. Era l'unico responsabile dell'incidente
primo imputato, che guidava la targa …………… Vettura IHF
che era assicurato per la responsabilità civile verso terzi presso la seconda compagnia assicurativa convenuta
azienda e spostandosi sulla suddetta strada provinciale in direzione dall'aeroporto a
città di Karpathos, per entrare in un distributore di benzina che si trovava dalla parte opposta
direzione della strada, ha violato la doppia corsia di demarcazione che esisteva sul manto stradale e
è entrato perpendicolarmente nel flusso di traffico opposto, a seguito del quale ha interferito con il suo percorso
numero di targa …………… di un motoveicolo a due ruote, guidato dal ricorrente e partito
nella direzione dalla città di Karpathos all'aeroporto. Secondo quanto sopra
collisione ha ferito l'attore, che ha riportato una profonda contusione al fianco sinistro
regione frontoorbitale, sutura, ptosi palpebrale, midriasi della pupilla sinistra dell'occhio,
movimento residuo dell'arto superiore e inferiore sinistro, focolaio emorragico di 1 cm di diametro
sulla capsula destra e una più piccola, di 6 mm di diametro, a contatto con il corno occipitale sinistro,
elementi emorragici all'interno delle corna occipitali dei ventricoli laterali e subaracnoidei
spazio e frattura del ramo nasale e sinistro della mascella inferiore. Nella misura del fisico
del danno, l'attore è responsabile in solido, al tasso di 20%, perché al momento della sua
incidente non ha indossato un casco protettivo come avrebbe dovuto. Subito dopo l'incidente è stato scontato
presso il Karpathos Health Center e lo stesso giorno presso l'Heraklion General Hospital, dove
è stato ricoverato per quaranta giorni, di cui dieci giorni nel reparto di terapia intensiva e
è stato intubato per venti giorni, ed è stato dimesso dall'ospedale il 21.9.2000 e successivamente
è stato trasferito via Atene all'ospedale “…..” del Cairo, in Egitto, da dove proviene.
Dal primo giorno di ricovero ha sviluppato insufficienza respiratoria, motivo per cui è stato operato
tracheostomia, oftalmoplegia traumatica sinistra e perdita della vista. Per colpa sua
a seguito del suddetto infortunio, l'attore ha riportato una paralisi dell'intero fianco sinistro
laterale e mostra instabilità quando si cammina. Secondo il certificato del 2.6.2001
del medico … …., l'invalidità fisica dell'attore ammonta a 75%, mentre lui
medico nel certificato del 2.12.2000 stima la sua disabilità fisica a un tasso di 70%. Anche,
con parere dello stesso medico del 2.3.2003 si conferma che l'attore soffre di
invalidità permanente residua, emiparalisi sinistra, vertigini, diplopia e strabismo, con
disabilità fisica 70%, mentre l'intervento chirurgico all'occhio sinistro è necessario per il
correzione dello strabismo.

Quanto sopra è stato definitivamente deciso, a) quanto al primo imputato, con il n.
24/2003 del Tribunale Unico di Primo Grado di Rodi (Sede Transitoria di Karpathos), che
si è pronunciata sulla domanda di parte attrice n.12/7.2.2002 per
risarcimento nei confronti degli stessi imputati, divenuto definitivo in data 31.12.2006, quando
decorso il termine di tre anni definito dall'articolo 518 comma 2 del codice civile dall'emissione della suddetta
termine di decisione per la proposizione del ricorso, non essendo stato notificato alla prima parte
convenuto né le parti invocano tale notificazione e b) quanto alle altre parti, con
la sentenza n. 339/2005 della Corte d'Appello del Dodecaneso, che ha convenuto congiuntamente
dall'attore e dal secondo convenuto impugna il predetto (24/2003)
decisione di primo grado, divenuta definitiva con la sua emissione (4.11.2005). Pertanto, cosa
sono state decise dalle decisioni di cui sopra, comprese le questioni di colpevolezza, di
del danno dell'attore, il momento in cui ha causato il suo danno, così come il suo
del suo diritto al risarcimento, hanno circondato la validità della cosa giudicata, vincolante per l'
questa Corte (artt. 321 e 322 co. 1 cc). Con le decisioni di cui sopra
è stato riconosciuto all'attore, tra l'altro, a titolo di indennità mensile per mancati guadagni,
a causa della sua incapacità per il lavoro dell'elettricista da lui esercitato, a causa dell'attore
del suo infortunio, per il periodo dall'11.8.2000 al 7.2.2002, previa detrazione di una percentuale
20% della sua complicità, l'importo di 15.300 euro. Poi, sul n° exp.
del deposito in data 26/7.6.2005 della causa attrice è stata emessa la sentenza n. 8/2008
Tribunale uninominale di primo grado di Rodi (Sede Transitoria di Karpathos), che ha aggiudicato a
parte attrice ultima – dopo che il ricorso proposto nei suoi confronti con n. 72/2010 è stato rigettato
sentenza della Corte d'Appello del Dodecaneso – risarcimento del danno positivo e consequenziale, dovuto a
del suo infortunio nell'incidente legale, per il periodo dal 10.6.2005 al
10.6.2007, mentre la relativa richiesta di risarcimento a data da destinarsi è stata respinta in quanto prematura
periodo di tempo, che in particolare non sembra essere stato ripristinato dal suo nuovo trattamento
parte attrice ed entro sei mesi dall'emissione del predetto provvedimento di rigetto. Già, o
querelante con la sua attuale azione, il cui tempo di deposito è 4.3.2010, ma non
appare esattamente quando è stato notificato agli imputati, ma sicuramente dopo l'ora
del presente deposito, chiede il risarcimento del danno positivo e del lucro cessante per il lucro cessante dovuto a
della sua inabilità al lavoro, per il suo infortunio nel medesimo infortunio, per il periodo
periodo dall'11.6.2007 al 4.3.2012.

Durante la discussione dell'azione legale del 19.10.2010, gli imputati si sono decisamente sollevati
eccezione di prescrizione, che ripropongono con annesso (primo) motivo di ricorso, cioè il biennio
prescrizione dal momento dell'infortunio, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 489/1976, in materia
secondo imputato, e la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 937, comma 1, del codice civile, per quanto riguarda
primo convenuto, dal momento che si è verificato l'incidente (11.8.2000) e l'attore
ha informato i debitori dell'indennizzo per il suo ripristino
danno consequenziale, a seguito del suo infortunio, le cui conseguenze e la sua entità
danni, presenti e futuri, potrebbero essere previsti da allora, fino all'esercizio dell'
giudizio di azione sono trascorsi cinque anni senza che un evento lo interrompa o lo sospenda
prescrizione. L'attore nella causa afferma che a causa del danno subito
nell'incidente, è diventato disabile nella misura di 75%. Poi, con quelli del 15.10.2010
le sue proposte scritte durante il primo dibattito, il dal 23.10.20110 aggiunta e
controprova, ma anche con le sue istanze innanzi a questa Corte, non eccelle, a
confutazione della predetta eccezione degli imputati, che essa derivava dal suo infortunio
in caso di incidente legale e conseguenza negativa che era imprevedibile fin dall'inizio, ad es.
complicazioni del trauma che hanno richiesto una medicina imprevedibile
trattamento, chirurgico o conservativo, né altri successivi effetti fisici
della sua salute, così che, in caso di prova, sarà soggetto ad azione legale con il contenuto di cui sopra
pretesa, secondo quelle sopra menzionate nella considerazione principale, in speciale limitazione, che
essa non si era conclusa fino al deposito del presente ricorso, nell'anno 2010. Al contrario, viene invocata
che ha dimostrato di essersi ripreso dall'infortunio e fino all'udienza della causa
invalidità permanente e permanente, tasso 75%, senza ulteriori miglioramenti attesi da allora
si presenta con impotenza e debolezza del lato sinistro, diplopia, tremore, vertigini, perdita
di memoria e instabilità nel camminare, dichiara di essere consapevole delle conseguenze dell'infortunio e
l'entità del suo danno dopo la sua dimissione dall'ospedale il 21.9.2000. Ulteriore
si è constatato che le richieste del querelante per l'aumento degli alimenti,
visite mediche, spese di viaggio, acquisto farmaci, fisioterapia, cure da
lavoratore domestico e perdita di guadagno, tenuto conto della natura, gravità ed entità
del suo infortunio, erano prevedibili, attesi, secondo le regole comuni e le
ordinario corso delle cose e noto all'attore dal 21.9.2000, mentre no
sono dovuti a un successivo inaspettato, secondo i dati medici, sviluppo sfavorevole del
sopra le sue ferite fisiche e in imprevisto deterioramento dello stato di salute
di cui l'attore nemmeno si avvale. La citata sentenza della Corte, quanto all'art
prevedibilità delle legittime pretese, è rafforzata anche dal parere del medico del 2.12.2000
………….., direttore del Dipartimento di Neurochirurgia dell'Università del Canale di Suez, o
che certifica che l'invalidità del richiedente ammonta a 70%. Quelli successivi da
Pareri del 2.3.2003, 22.11.2004 e 28.5.2005 dello stesso medico, nonché quello del 19.3.2013
parere dei medici.... e ...., certificano il problema che già esisteva. Del resto l'ef
l'inabilità totale al lavoro a vita, nonché la gravità dell'infortunio
con le conseguenti conseguenze, l'attore aveva invocato nel suo primo ricorso del 3.2.2002. Con
questi dati, essendo le conseguenze del fatto illecito e del danno dell'attore,
conseguentemente l'entità del suo danno – nel senso di quello definito dall'art
considerazione importante- quindi e le sue rivendicazioni legali erano note all'attore dal
21.9.2000 (come menziona anche nella sua causa) e non sono dovuti a
successivo sviluppo avverso inaspettato dal punto di vista medico di lesioni fisiche
di lui e in un imprevedibile peggioramento delle sue condizioni di salute, i fatti sono giudicati fondati
sono invocati dagli imputati, con eccezione di prescrizione. Di conseguenza, il nuovo (successivo)
domande di parte attrice, depositate con ricorso deciso in data 4.3.2010, avverso
della seconda compagnia assicuratrice convenuta sono prescritti per il decorso di due anni dalla decorrenza
incidente giudiziario, e nei confronti del primo imputato per decorso del quinquennio dalla decorrenza
21.9.2000, quando l'attore, secondo quanto sopra, è venuto a conoscenza dell'entità del suo danno e
delle parti da risarcire, che si è conclusa prima dell'inizio dell'azione legale
querela, in quanto – stando a quanto affermato nella sentenza principale – né l'esercizio delle precedenti
azioni legali né i tentati atti processuali nell'ambito di tali azioni legali lo hanno interrotto
termini di prescrizione e le rivendicazioni legali non incluse in quelle. Nello specifico, le cause legali
le pretese dell'attore sono cadute nel termine di prescrizione quinquennale, a) quanto alla prima
convenuto, prima della sentenza definitiva (31.12.2006) della sentenza n. 24/2003 del
Tribunale unipersonale di primo grado di Rodi, che è stato emesso sulla prima domanda dell'attore per
danni nei confronti degli stessi convenuti, che (prescrizione) è scaduta il 21.9.2005
(ossia cinque anni dalla conoscenza del danno e dei creditori) e b) quanto al secondo
resistente, prima dell'ultima udienza (4.11.2005) della sentenza n. 339/2005 del
della Corte d'Appello del Dodecaneso, che ha contestato congiuntamente le domande avanzate dall'attore e il secondo
il convenuto propone appello contro la suddetta decisione di primo grado, che (termine di prescrizione)
completato l'11.8.2002 (ovvero due anni dopo l'incidente). Le citate decisioni,
che si è pronunciata sui precedenti giudizi dell'attore, non ha esteso, ai sensi dell'art. 268 pagg. un'AK,
nella prescrizione ventennale delle legittime pretese, nella misura in cui non ne avevano
esercitato, perché l'originario termine di prescrizione (biennale e quinquennale) era scaduto da tempo
esercizio dell'azione legale. Pertanto, le pretese contestate erano già prescritte prima della definitività
delle predette sentenze, mentre la definitività, secondo quanto affermato nel parere principale, non ne risulta
ripresa degli ammortamenti per prescrizione dei sinistri successivi. Pertanto, la Sig
sentenza, con la quale vengono proposte le predette pretese, è infondata, nel merito e ai sensi dell'art
eccezione sostanziale di prescrizione proposta dai convenuti. Dopodiché, le primarie
giudice, che nella decisione di rinvio ha ritenuto che le domande dell'attore fossero realizzabili
non sono caduti in prescrizione e quindi hanno parzialmente accettato l'azione come valida e
in sostanza, ha errato nell'applicazione della legge e nella valutazione delle prove, ai sensi dell'art
rilevante (primo) motivo del ricorso.

Per effetto di quanto sopra, il ricorso deve ritenersi fondato ed in sostanza – assente
e l'esame delle sue altre ragioni – per far scomparire la ricorrente e, dal momento che la Corte
conservare la causa e giudicarne il merito (art. 535 cc), di respingere l'azione come
sostanzialmente privo di fondamento. Le spese processuali di entrambi i gradi di giurisdizione devono
compensata integralmente tra le parti, in ragione del fatto che risultava particolarmente difficile n
interpretazione delle norme di diritto applicate (artt. 179, 183 cc).

PER QUESTE RAGIONI

Giudica l'opposizione delle parti.

Accoglie formalmente e sostanzialmente il ricorso.

Elimina la decisione n. 31/2010 del Tribunale unico di primo grado di Rodi (transitorio
Sede di Scarpanto).

Detiene e processa il caso nel merito.

Giudica la causa n. ha intentato causa il 14/4.3.2010.

Respinge la causa.

Compensa le spese legali di entrambi i gradi di giurisdizione tra le parti.

Giudicato, deciso a Rodi l'11 marzo 2014 in conferenza segreta e pubblicato
nella sua udienza a Rodi il 12 maggio 2014 in assemblea pubblica straordinaria, in assenza di
parti e dei loro procuratori autorizzati, alla presenza del segretario.

Il Presidente Il Segretario

PB

Fonte: Law Legal Information Network (www.lawdb.intrasoftnet.com)

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